Incarto n.
80.94.00026

Lugano

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera

 

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994

 

in materia di:                   IC/IFD 91/92

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   __________ __________ ha lavorato fino al 31 dicembre 1989 alle dipendenze della __________ __________ di __________, conseguendo un salario di fr. 41'600.--. Dal 1° aprile 1990 ha iniziato un' attività indipendente. L' Ufficio di tassazione ha quindi proceduto ad allestire una tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990, fissando il reddito aziendale in fr. 28'000.-- di media annua. Il medesimo reddito è poi stato esposto al contribuente anche nella successiva tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 (cfr. notifiche della tassazione intermedia 1.1.- 31.12.90 e ordinaria 1991-92 del 13 dicembre 1993).

                                         Tale reddito è stato confermato dall' Ufficio di tassazione anche in sede di reclamo, poiché gli elementi di reddito e di sostanza dichiarati sarebbero insufficienti per coprire il normale dispendio negli anni di computo (cfr. decisione su reclamo del 14 novembre 1994 in materia di tassazione intermedia e del 28 novembre 1994 in materia di tassazione ordinaria).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del reddito aziendale espostogli dall' Ufficio di tassazione, ribadendo la veridicità dei redditi da lui dichiarati.

                                         Rileva in particolare  di aver già posseduto parte dell'attrezzatura prima di iniziare l'attività in proprio e per il resto di aver attinto ai fondi della previdenza aziendale.

 

                                   3.   All'udienza del 10 febbraio 1995 , il presidente della Camera, sentite le spiegazioni del ricorrente, ha proposto alle parti di determinare tanto per il 1990 quanto per il periodo di tassazione 1991-92 il reddito imponibile, già considerata la deduzione per oneri assicurativi, in fr. 18'000.-- di media annua.

                                         L' Ufficio di tassazione ha dato la propria adesione seduta stante; il ricorrente con lettera del 16 marzo 1995.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §   Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 novembre      1994 (IC/IFD 1990) e del 28 novembre 1994 (IC/IFD 1991-         92) sono riformate nel senso che il reddito imponibile è      stabilito in fr. 18'000.-- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'         Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

 

Il Presidente                                                                          Il Segretario