Incarto n.
80.94.00070

Lugano

4 novembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 16 maggio 1994

 

in materia di:                 IMVI

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________

rappr. da: __________. __________, __________ __________

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Il 2 aprile 1993 __________ __________ esercitava nei confronti della __________ + __________ __________ l'opzione di acquisto che vantava in virtù di due distinti contratti di leasing sui fogli PPP n. __________ e N__________ della part.  RFD n. __________ di __________ e sui fogli n. __________ e __________ della part. RFD n. __________ di Bioggio, per un prezzo globale di fr. 1'440'000.--.

                                         L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, accertava, in applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI, il valore complessivo dell'alienazione in complessivi fr. 3'020'000.-- e il valore della contrattazione determinante per l'acquirente in fr. fr. 2'310'000.--, pari al prezzo rogato di fr. 1'440'000.-- più l'importo delle rate di leasing personalmente pagate dal prenditore di leasing che ha esercitato l'opzione (cfr. decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contestava il valore complessivo dell'alienazione accertato dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'000.--.

                                         Nell'ambito dell'istruzione del ricorso veniva ordinato l'allestimento di una perizia intesa a stabilire il valore dell'alienazione stabilito d'ufficio dall' Ufficio dei registri.

 

 

                                   3.   In occasione dell'udienza del 19 ottobre 1996, in cui le parti hanno avuto modo di esaminare i due rapporti specialistici sintetici presentati dal perito il 20 giugno 1996 e di approfondire, data la particolarità delle due fattispecie, l'aspetto legato alle spese di miglioria o manutenzione in relazione ai frequenti cambiamenti di inquilini, il giudice, dopo approfondita discussione, ha proposto di confermare, da un lato, il valore della contrattazione accertato d'ufficio dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'00.--e di elevarlo, dall'altro, il valore complessivo delle opere di miglioria a fr. 520'000.--, ritenuto che la differenza tra detto importo e le spese fatte valere complessivamente dal ricorrente devono essere ritenute spese di manutenzione da considerare nel quadro della tassazione ordinaria del prenditore di leasing e locatore degli spazi commerciali.

 

 

                                   4.   Visto l'esito del ricorso spese e tassa di giustizia devono essere caricate in misura del 50% al ricorrente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   Di conseguenza la decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994 è riformata nel senso che le spese di miglioria sono elevate a fr. 520'000.-- e l'imponibile a carico dell' acquirente è determinato in fr. 190'000.--.

 

 

 

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.--

                                         b. nelle spese di cancelleria di                            fr.    150.--

                                         c. nelle spese di perizia di                                    fr.  6’400.--

                                         per un totale di                                                       fr.  6’850.--           

                                         sono a carico del ricorrente in ragione della metà.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: