Incarto n.
80.95.00011

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 1995

 

in materia di:                 IC 93/94 (IC 10/95)

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________ non svolge da anni ormai attività lavorativa; vive beneficiando di aiuti, prevalentemente in natura, della madre. Nella tassazione IC 1993-94 l'UT gli ha esposto, come nella presente tassazione IC 1991-92, un reddito d'altra fonte di fr. 10'000.-- (cfr. notifica di tassazione del 14 novembre 1994, confermata con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede una congrua riduzione del reddito d'altra fonte, riproponendo una distinta delle spese e delle prestazioni di cui usufruisce, già prodotta all' Ufficio di tassazione.

 

                                   3.   In occasione dell'udienza del 20 giugno 1995 il giudice delegato, sentiti il ricorrente e l' Ufficio di tassazione e valutate le possibilità di esito favorevole della vertenza, ha consigliato al ricorrente di ritirare il ricorso, ritenuto che l'autorità fiscale avrebbe confermato l'entità del reddito d'altra fonte imposto nel periodo fiscale 1993-94 anche nel successivo periodo 1995-96.

                                         L' Ufficio di tassazione ha acconsentito seduta stante alla soluzione proposta del giudice, il ricorrente invece tacitamente, lasciando decorrere il termine impartitogli per dichiarare il proprio eventuale disaccordo.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                    §   Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Bellinzona perché proceda alla tassazione relativa al periodo fiscale 1995-96.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: