Incarto n.
80.95.00121

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 21 giugno 1995

 

in materia di:                 imposta comunale 1993

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

                                     -   che in data 19 maggio 1995 il Comune di __________ notificava a __________ __________, __________ l'imposta comunale 1993 per il periodo di assoggettamento 1.8 - 31.12.93 dell'importo di fr. 562.50;

 

                                     -   che la contribuente insorgeva con  reclamo del 20 maggio 1995 contestando "l'assoggettamento all'imposta per il periodo 1.8 - 31.12.1993";

 

                                     -   che, il Municipio di __________ con risoluzione no. __________ del 29 maggio 1995 decideva di respingere il reclamo per carenza di motivazione dandone comunicazione a __________ __________ con lettera raccomandata del 30 maggio 1995;

 

                                     -   che, con scritto 21 giugno 1995 la contribuente ha inoltrato ricorso non motivato alla Camera di diritto tributario contestando la decisione del Comune di __________;

 

                                     -   che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria

                                         dell'irricevibilità;

 

                                     -   che il 23 giugno 1995 la CDT ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso con la comminatoria di irricevibilità;

 

                                     -   che il termine di grazia è scaduto infruttuoso;

 

                                     -   che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto del tutto privo di motivazione;

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l' art.  231 LT-1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa e spese di giustizia ammontanti a fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: