Incarto n.
80.95.00134

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 7 luglio 1995

 

in materia di:                 IC 89/90 int.

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________ -__________, 

rappr. da: __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________ trasferiva il proprio domicilio nel Cantone Ticino il 1° aprile 1989, pur continuando a lavorare a __________ presso il medesimo datore di lavoro. L'Ufficio di tassazione allestiva pertanto una tassazione per inizio dell'assoggettamento illimitato nel Cantone con effetto da quella data. Ai fini dell'IC il reddito del lavoro veniva stabilito prendendo come base i redditi conseguiti a partire da quel momento e, meglio, negli anni 1989-90 (cfr. notifica della tassazione dell'11 aprile 1994).

                                         Il contribuente reclamava in tempo utile, chiedendo che il reddito del lavoro venisse fissato in base ai redditi conseguiti negli anni 1987-88.

                                         L'Ufficio di tassazione respingeva il con decisione del 12 giugno 1995, con particolare riferimento alla sentenza di questa Camera n. __________-__________ del 23 giugno 1994 in re Ba.

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla __________ __________, chiede nuovamente che il reddito del lavoro sia stabilito in base al reddito conseguito negli anni 1987/88. L'applicazione retroattiva di questa Camera non sarebbe corretta.

                                         All'udienza del 12 ottobre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.

 

                                   3.   Di regola l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (cfr. art. 95 cpv. 1 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia  determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (cfr. art. 96 cpv. 1 LT).

                                         In linea di principio non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz. Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146). Dal profilo del diritto fiscale intercantonale non è infatti consentito che un cantone colpisca il reddito conseguito da un contribuente quando era ancora domiciliato nell'altro cantone, poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e la sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale. Di converso il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113). Altrimenti detto, la delimitazione dell' oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale.

                                         La giurisprudenza risalente di questa Camera ha nondimeno ammesso un'eccezione, quando la fonte di reddito, malgrado il trasferimento del domicilio da un Cantone all'altro, è rimasta invariata (cfr. RTT 1980 p. 379), fondandosi sulla già citata sentenza del tribunale federale in DTF 50 I 114. Di regola, l'eccezione è stata circoscritta agli impiegati e ai funzionari pubblici, segnatamente ai dipendenti delle PTT, delle FFS e delle dogane, " i quali pur in caso di trasferimento di domicilio dipendono sempre dallo stesso datore di lavoro (RTT 1980 p. 379).

 

                                   4.   Ad un più attento esame, non si giustifica di mantenere la suddetta eccezione, soprattutto per i problemi che ne deriverebbero sul piano della parità di trattamento, come ha avuto modo di decidere questa camera, in un recente giudizio (cfr. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re T. B.).

 

                                         4.1.

                                         La sentenza del Tribunale federale (DTF 50 I 110), cui si rifà la giurisprudenza risalente di questa Camera (RTT 1980 p. 378 s.), trattava del caso di un ex direttore di banca domiciliato nel Canton __________ che aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton __________, dove aveva cominciato a svolgere un'attività aziendale. Dopo aver perentoriamente affermato il criterio della delimitazione temporale tanto per l'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale quanto per l'oggetto dell'imposizione, il Tribunale federale, esaminando norme del diritto fiscale zurighese, aveva affermato: «so könnten sie interkantonal, wenn überhaupt, doch höchstens dann zur Anwendung gebracht werden, wenn die Steuerquelle am früheren und am Wohnsitz in Zürich die gleiche geblieben wäre». In altre parole, il Tribunale federale lasciava aperta la questione di sapere se le norme tributarie zurighesi di quell'epoca consentissero, senza arbitrio, di fare eccezione alle norme che regolavano l'imposizione in caso d'inizio dell'assoggettamento di contribuenti provenienti da altri cantoni, quando la fonte di reddito era rimasta la medesima.

 

                                         4.2.

                                         Da detta sentenza (DTF 50 I 110) non si può certo ricavare, con la perentorietà affermata dalla CDT nella sentenza citata in RTT 1980 p. 378 s., l'eccezione a favore dei pubblici impiegati.

                                         Questa Camera considera affatto preminente la lettera della norma dell'art. 96 cpv. LT, che per i casi di inizio dell’assoggettamento prevede chiaramente che il reddito sia determinato sulla base di quello conseguito dall’inizio dell’assoggettamento, non lasciando spazio, su questo punto, a interpretazioni né prevedendo eccezioni di sorta. D'altra parte, laddove il legislatore ha voluto prevedere delle eccezioni, lo ha fatto espressamente nella legge: si veda il § 54 cpv. 4 LT-AG, che fa eccezione, in caso d'inizio dell'assoggettamento, al principio della tassazione sul presente - postnumerando -, a favore di quello sul passato - praenumerando -, in caso di arrivo da un altro Cantone, a meno che il contribuente faccia richiesta, prima della notifica della tassazione, di essere tassato sul presente, perché soluzione a lui più favorevole (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, ad § 54, p. 608 ss.). Le vigenti leggi tributarie zurighese e lucernese non prevedono invece eccezioni (cfr. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, ad § 57, p. 245 ss.; Fellmann, Leitsätze zum Luzerner Steuergesetz, ad § 52, p. 189 ss.).

 

                                         4.3.

                                         D’altra parte questa Camera, sempre nel citato giudizio (cfr. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re T. B.), considerava difficilmente praticabile e foriera di intollerabile insicurezza la possibilità di ammettere delle eccezioni. Limitarle, ad esempio, agli impiegati e ai funzionari pubblici di FFS, PTT e dogane condurrebbe inevitabilmente a discriminare altre categorie di contribuenti, per le quali il trasferimento del domicilio da un Cantone all’altro non ha provocato la risoluzione del rapporto di lavoro. Occorrerebbe d’altra parte determinare in quali casi la continuità del rapporto d’impiego consenta di fare riferimento, per la determinazione del reddito, a quello anteriore al trasferimento del domicilio, se sempre e in ogni caso oppure se unicamente quanto non vi è variazione perlomeno sostanziale. In quest’ultima ipotesi, occorrerebbe pure chiedersi se, per parità di trattamento, non debba essere garantita la medesima soluzione anche a chi trasferendo il domicilio da un Cantone all’altro cambia datore di lavoro ma continua a percepire praticamente il medesimo reddito e, spingendo il ragionamento alle estreme conseguenze, se ciò non debba valere anche per gli indipendenti o per chi passa a un’attività indipendente o viceversa con il trasferimento del domicilio.

 

                                   5.   5.1.

                                         Gli argomenti sollevati dal ricorrente nel ricorso non possono essere ascoltati, segnatamente l'argomento secondo cui l'eccezione invocata, di essere imposto anche in caso d'inizio dell'assoggettamento sui redditi conseguiti nei due anni precedenti, discenderebbe dalla giurisprudenza del tribunale federale.

 

                                         5.2.

                                         Le sentenze invocate dal ricorrente in sede di udienza non autorizzano una simile conclusione. Un'attenta lettura della sentenza del Tribunale federale del 25 febbraio 1959 in re M.P. non permette certo di affermare che la nostra suprema Corte abbia sancito, in contrasto con il chiaro testo della norma di legge, che all'inizio dell'assoggettamento la tassazione vada effettuata in determinati casi, di regola per i dipendenti delle FFS e delle PTT, secondo il sistema praenumerando, cioè sul passato, quando la fonte di reddito era rimasta invariata. Si è invece unicamente limitata ad affermare, esaminando un ricorso di diritto pubblico, che tale prassi non configurava una disparità di trattamento rispetto al caso esaminato, di un dipendente del Dipartimento federale delle poste e ferrovie che era passato alle dipendenze della Ferrovie Regionali __________ con altre e più elevate funzioni e migliorate condizioni salariali. Nemmeno la sentenza CDT n. 400 del 16 agosto 1978 in re R.R. consente una diversa soluzione. Conferma semmai, come l'appena citata STF del 25 febbraio 1959 ed anche la sentenza CDT n. 301 dell'8 maggio 1967 in RTT 1968 p. 88 s., che la prassi seguita a vantaggio di talune categorie di funzionari federali era quanto meno opinabile, persino problematica sotto il profilo della parità di trattamento e foriera di una singolare asimmetria in contrasto con la lettera della legge in caso d'inizio d'assoggettamento, laddove si circoscriveva addirittura l'applicazione di tale prassi ai soli casi in cui la soluzione fosse stata favorevole al contribuente (RTT 1968 p. 89).

 

                                         5.3.

                                         Non può quindi essere accolta la censura relativa al divieto della retroattività. Da tutto quanto precede si è visto che l'eccezione invocata era di fatto sostanzialmente riservata dalla prassi ai soli funzionari federali e, per altro, solo alle condizioni opinabili e con gli inconvenienti appena descritti. Neppure è stato possibile a questa Camera accertare una prassi costante nel senso di quanto preteso nel ricorso. Ha potuto piuttosto essere accertata una sostanziale difformità di valutazione, foriera di grande e intollerabile insicurezza del diritto.

 

                                         5.4.

                                         Né si può affermare che, nel caso concreto, la fonte di reddito sia rimasta invariata, non appena si consideri che il salario lordo annuo medio è passato da fr. 164'450.-- nel biennio 1987/88 a fr. 195'866.-- in quello successivo, con un aumento quindi che sfiora il 20%.

 

                                         5.5.

                                         Ne viene, nel caso che ci occupa, che il reddito del ricorrente deve essere determinato per l’ IC sulla scorta di quello conseguito dall’inizio dell’ assoggettamento e durante un anno almeno, riportato a dodici mesi, come stabilito dall'UT nella decisione su reclamo impugnata in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.     600.-

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       50.-

                                         per un totale di                                                       fr.     650.-

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: