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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Andrea Pedroli vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 28 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
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presentato da: |
__________ __________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ __________, domiciliato a __________, è economista. Nel periodo di computo 1991/92 ha svolto diverse attività di consulenza, su mandato del Dipartimento delle opere sociali (studio sulle nuove forme familiari in Ticino, studio sul rapporto medico-paziente) e del Comune di __________, per il quale ha svolto pure la funzione di animatore del Centro giovanile.
Nella dichiarazione fiscale 1993/94 esponeva pertanto redditi per complessivi fr. 47'345.-, comprensivi anche di alcune indennità dell'assicurazione disoccupazione; chiedeva peraltro la deduzione di complessivi fr. 21'167.- a titolo di spese per il conseguimento del reddito, spiegando che i mandati conferitigli lo avevano obbligato a sostenere spese elevate per telefono, trasferte in automobile, affitto di un locale eccetera.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito del lavoro del contribuente in fr. 40'000.- in media annua, da cui deduceva quindi fr. 4'000.- a titolo di deduzione da attività dipendente nonché fr. 2'400.- per spese di doppia economia domestica.
2. Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo all'autorità fiscale, sottolineando che la sua posizione professionale era più vicina a quella di un lavoratore indipendente che non a quella di un dipendente, in considerazione delle rilevanti spese necessarie al conseguimento del reddito; chiedeva pertanto la deduzione di tutte le spese sostenute.
L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 14 agosto 1995 ribadendo i limiti cui sottostà la deduzione delle spese professionali per i lavoratori dipendenti e facendo notare al reclamante come questi avesse già beneficiato della soluzione a lui più favorevole.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto, avendo egli dovuto recarsi giornalmente, per sei mesi, da __________ a __________, e, per un anno da __________ a __________; la spesa complessiva ammonta a fr. 12'000.-, cui devono ancora aggiungersi 1'550.-- franchi di spese per computer e cancelleria.
All'udienza del 16 novembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di stabilire il reddito imponibile netto annuo in fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: