Incarto n.
80.95.00179

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 28 agosto 1995

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________ __________, domiciliato a __________, è economista. Nel periodo di computo 1991/92 ha svolto diverse attività di consulenza, su mandato del Dipartimento delle opere sociali (studio sulle nuove forme familiari in Ticino, studio sul rapporto medico-paziente) e del Comune di __________, per il quale ha svolto pure la funzione di animatore del Centro giovanile.

                                         Nella dichiarazione fiscale 1993/94 esponeva pertanto redditi per complessivi fr. 47'345.-, comprensivi anche di alcune indennità dell'assicurazione disoccupazione; chiedeva peraltro la deduzione di complessivi fr. 21'167.- a titolo di spese per il conseguimento del reddito, spiegando che i mandati conferitigli lo avevano obbligato a sostenere spese elevate per telefono, trasferte in automobile, affitto di un locale eccetera.

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito del lavoro del contribuente in fr. 40'000.- in media annua, da cui deduceva quindi fr. 4'000.- a titolo di deduzione da attività dipendente nonché fr. 2'400.- per spese di doppia economia domestica.

 

                                   2.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo all'autorità fiscale, sottolineando che la sua posizione professionale era più vicina a quella di un lavoratore indipendente che non a quella di un dipendente, in considerazione delle rilevanti spese necessarie al conseguimento del reddito; chiedeva pertanto la deduzione di tutte le spese sostenute.

                                         L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 14 agosto 1995 ribadendo i limiti cui sottostà la deduzione delle spese professionali per i lavoratori dipendenti e facendo notare al reclamante come questi avesse già beneficiato della soluzione a lui più favorevole.

 

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto, avendo egli dovuto recarsi giornalmente, per sei mesi, da __________ a __________, e, per un anno da __________ a __________; la spesa complessiva ammonta a fr. 12'000.-, cui devono ancora aggiungersi 1'550.-- franchi di spese per computer e cancelleria.

 

                                         All'udienza del 16 novembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di stabilire il reddito imponibile netto annuo in fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

 

Il Presidente:                                                          Il Segretario: