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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Andrea Pedroli vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 12 settembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
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presentato da: |
__________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, precedentemente assoggettato nel Canton Ticino solo quale proprietario di un immobile, è divenuto illimitatamente imponibile nel Cantone il 1° gennaio 1993, quando ha trasferito il proprio domicilio a __________;
- che, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1993/94, l' Ufficio di tassazione di __________ gli intimava, con decisione del 12 settembre 1994, una tassazione per apprezzamento, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 70'000.- ed il reddito imponibile in fr. 77'200.-, importo cui corrispondeva un'imposta cantonale di fr. 8'638,45 ed un'imposta federale diretta di fr.2'370,25;
- che il contribuente interponeva tempestivo reclamo, allegando copiosa documentazione e dei redditi conseguiti nell'anno 1993 e delle spese sostenute nonché dei debiti privati;
- che l'autorità fiscale indirizzava al reclamante uno scritto, nel quale chiedeva l'invio di ulteriore documentazione necessaria alla definizione della tassazione in questione;
- che, non avendo ricevuto quanto richiesto entro il termine attribuito al contribuente, l' Ufficio di tassazione accoglieva solo in parte le richieste contenute nel reclamo, confermando in particolare il reddito di fr. 70'000.-, ma ammettendo invece in deduzione gli interessi passivi ed i debiti in capitale;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la misura del reddito del lavoro stabilita dall' Ufficio di tassazione nella decisione impugnata;
- che, se in linea di principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 LT);
- che non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
- che, in altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);
- che, quanto alla commisurazione del reddito del lavoro del ricorrente, l'autorità fiscale disponeva del certificato di salario relativo ai redditi del 1993, da cui risulta un salario lordo di fr. 61'003.-, cui si aggiungono provvigioni per fr. 39'770.- e rifusioni di spese per complessivi fr. 15'153.-;
- che, in simili circostanze, l'autorità fiscale aveva senz'altro il diritto di chiedere al contribuente di documentare i redditi ricevuti nell'anno successivo, per verificare se il salario del 1993 rispecchiasse effettivamente la sua capacità contributiva, ma, in seguito alla mancata collaborazione del reclamante, doveva comunque tenere nella debita considerazione il certificato di salario e rettificare di conseguenza il reddito del lavoro risultante dalla decisione impugnata, in quanto manifestamente inferiore al reddito effettivamente documentato dal contribuente stesso;
- che quanto detto in merito alle modalità di calcolo dell'imponibile ai fini dell'imposta cantonale non vale naturalmente per l'IFD, per la quale non vi è stato alcun inizio di assoggettamento: in tal caso entrano pertanto in considerazione i redditi del biennio 1991/92 ed anche le relative deduzioni per spese professionali;
- che, pertanto, per poter procedere alla tassazione IFD 1993/94, l' Ufficio di tassazione avrebbe dovuto richiedere al contribuente di documentare i redditi e le spese che si riferiscono al biennio di computo 1991/92;
- che né la LT né il DIFD prevedono la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame;
- che tuttavia il Tribunale federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p. 387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278);
- che, d'altronde, una restituzione degli atti all'autorità inferiore si impone anche in quei casi in cui la decisione impugnata presenta vizi tali da inficiare la stessa validità della decisione in questione (sent. del Tribunale amm. di Zurigo del 21 gennaio 1975, in RB 1976 p. 75; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, Berna 1978, p. 198; CDT n. 286-287 del 6 dicembre 1993 in re R.F.);
- che, nel caso in esame, si giustifica la restituzione degli atti all'autorità di tassazione, perché richieda nuovamente al contribuente, avvertito ancora una volta delle conseguenze cui si espone negando la propria collaborazione, la documentazione necessaria, da un lato, per effettuare la tassazione IC 1993/94 e, dall'altro, per definire la tassazione IFD 1993/94;
- che l'autorità fiscale dovrà comunque, anche in caso di mancata collaborazione, modificare il reddito del lavoro accertato nella tassazione per apprezzamento, alla luce del certificato di salario esistente nell'incarto fiscale, ma trascurato dall' Ufficio di tassazione in sede di decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
1. Gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione di __________, perché proceda ai sensi delle considerazioni contenute nella presente decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: