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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario |
statuendo sul ricorso del 25 settembre 1995
in materia di: IC 91/92
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presentato da: |
__________ __________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ __________ è di professione fotografo e svolge la propria attività per la __________ __________ __________. All'inizio del 1991 trasferiva il proprio domicilio in Ticino. L' Ufficio di tassazione lo assoggettava pertanto alla sovranità fiscale ticinese con effetto da quella data, stabilendo il reddito del lavoro in base al salario conseguito nei due anni consecutivi all'inizio dell'assoggettamento riportati a dodici mesi, pari a fr. 75'695.-- (cfr. decisione su reclamo IC 1991-92 del 28 agosto 1995). Al reddito del lavoro del contribuente veniva poi aggiunto, dal 19 settembre 1991, quello della moglie (cfr. tassazione intermedia per matrimonio del 25 settembre 1995).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede la rettifica del reddito del lavoro conformemente a quanto da lui dichiarato e, meglio, in base ai reddito annuo medio conseguito nei due anni precedenti la tassazione, pari a fr. 69'737.--.
3. Di regola l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (cfr. art. 95 cpv. 1 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (cfr. art. 96 cpv. 1 LT).
In linea di principio non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, 19 n. 15; DTF 94 I 146). Dal profilo del diritto fiscale intercantonale non è infatti consentito che un cantone colpisca il reddito conseguito da un contribuente quando era ancora domiciliato nell'altro cantone, poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale. Di converso il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113). Altrimenti detto, la delimitazione dell' oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale.
La giurisprudenza risalente di questa Camera ha nondimeno ammesso un'eccezione, quando la fonte di reddito, malgrado il trasferimento del domicilio da un Cantone all'altro, è rimasta invariata (cfr. RTT 1980 p. 379), fondandosi sulla già citata sentenza del tribunale federale in DTF 50 I 114. Di regola, l'eccezione è stata circoscritta agli impiegati e ai funzionari pubblici, segnatamente ai dipendenti delle PTT, delle FFS e delle dogane, " i quali pur in caso di trasferimento di domicilio dipendono sempre dallo stesso datore di lavoro (RTT 1980 p. 379).
4. Ad un più attento esame, non si giustifica di mantenere la suddetta eccezione, soprattutto per i problemi che ne deriverebbero sul piano della parità di trattamento, come ha avuto modo di decidere questa camera, in un recente giudizio (cfr. CDT n.__________ -__________ del __________ 1994 in re T. B.).
4.1
La sentenza del Tribunale federale (DTF 50 I 110), cui si rifà la giurisprudenza risalente di questa Camera (RTT 1980 p. 378 s.), trattava del caso di un ex direttore di banca domiciliato nel Canton Berna che aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo, dove aveva cominciato a svolgere un'attività aziendale. Dopo aver perentoriamente affermato il criterio della delimitazione temporale tanto per l'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale quanto per l'oggetto dell'imposizione, il Tribunale federale, esaminando norme del diritto fiscale zurighese, aveva affermato: "so könnten sie interkantonal, wenn überhaupt, doch höchstens dann zur Anwendung gebracht werden, wenn die Steuerquelle am früheren und am Wohnsitz in Zürich die gleiche geblieben wäre". In altre parole, il Tribunale federale lasciava aperta la questione di sapere se le norme tributarie zurighesi di quell'epoca consentissero, senza arbitrio, di fare eccezione alle norme che regolavano l'imposizione in caso d'inizio dell'assoggettamento di contribuenti provenienti da altri cantoni, quando la fonte di reddito era rimasta la medesima.
4.2
Da detta sentenza (DTF 50 I 110) non si può certo ricavare, con la perentorietà affermata dalla CDT nella citata sentenza in RTT 1980 p. 378 s., l'eccezione a favore, di regola, dei pubblici impiegati.
Questa Camera considera affatto preminente la lettera della norma dell'art. 96 cpv. LT, che per i casi di inizio dell’assoggettamento prevede chiaramente che il reddito sia determinato sulla base di quello conseguito dall’ inizio dell’assoggettamento, non lasciando spazio, su questo punto, a interpretazioni né prevedendo eccezioni di sorta. D'altra parte, laddove il legislatore ha voluto prevedere delle eccezioni, lo ha fatto espressamente nella legge: si veda il § 54 cpv. 4 LT-AG, che fa eccezione, in caso d'inizio dell'assoggettamento al principio della tassazione sul presente - postnumerando -, a favore di quello sul passato - praenumerando -, in caso di arrivo da un altro Cantone, a meno che il contribuente faccia richiesta, prima della notifica della tassazione, di essere tassato sul presente, perché soluzione a lui più favorevole (cfr. AAVV, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, ad § 54, p. 608 ss.). Le vigenti leggi tributarie zurighese e lucernese non prevedono invece eccezioni (cfr. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, III, ad § 57, p. 245 ss.; Fellmann, Leitsätze zum Luzerner Steuergesetz, ad § 52, p. 189 ss.).
4.3
D’altra parte questa Camera, sempre nel citato giudizio (cfr. CDT n.__________ -__________ del __________ 1994 in re T. B.), considerava difficilmente praticabile e foriera di intollerabile insicurezza la possibilità di ammettere delle eccezioni. Limitarle, ad esempio, agli impiegati e ai funzionari pubblici di FFS, PTT e dogane condurrebbe inevitabilmente a discriminare altre categorie di contribuenti, per i quali il trasferimento del domicilio da un Cantone all’ altro non ha provocato la risoluzione del rapporto di lavoro. Occorrerebbe d’altra parte determinare in quali casi la continuità del rapporto d’impiego consenta di fare riferimento, per la determinazione del reddito, a quello anteriore al trasferimento del domicilio, se sempre e in ogni caso oppure se unicamente quanto non vi è variazione perlomeno sostanziale. In quest’ultima ipotesi, occorrerebbe pure chiedersi, se per parità di trattamento non debba essere garantita la medesima soluzione anche a chi trasferendo il domicilio da un Cantone all’altro cambia datore di lavoro ma continua a percepire praticamente il medesimo reddito e, spingendo il ragionamento alle estreme conseguenze, se ciò non debba valere anche per gli indipendenti o per chi passa a un’attività indipendente o viceversa con il trasferimento del domicilio.
5. Ne viene, nel caso che ci occupa, che il reddito del ricorrente deve essere determinato per l’ IC sulla scorta di quello conseguito dall’inizio dell’ assoggettamento e durante un anno almeno, riportato a dodici mesi, come stabilito dall'UT nella decisione su reclamo impugnata in questa sede. I redditi considerati dall'UT sono, come si è visto, quelli effettivamente conseguiti dal momento della presa di domicilio nel Cantone da parte del ricorrente e risultano dai certificati di salario per gli anni 1991 e 1992 dalla __________ __________ __________. Detti redditi, riportati a dodici mesi, danno un salario annuo lordo di fr. 75'695.--.
Il ricorso, per quanto precede, non merita quindi protezione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 250.--
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: