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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Andrea Pedroli vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 1995
in materia di: IC 93/94
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presentato da: |
__________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Con decisione del 26 giugno 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, limitatamen-
te imponibile nel Canton Ticino per il fatto di avervi acquistato un immobile il 18 giugno 1993, la tassazione IC 1993/94. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 20'525.-- (reddito della sostanza fr. 25'100.--; deduzioni relative fr. 4'575.--); il patrimonio in fr. 400'504.-- (valore di stima fr. 410'629.--; debiti privati fr. 10'125.--).
Con reclamo del 19 luglio 1995, il contribuente contestava la mancata deduzione degli oneri ipotecari e dei relativi interessi passivi. L'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, elevando le deduzioni relative alla sostanza a fr. 8'146.– e concedendo ulteriori detrazioni di fr. 268.– per oneri assicurativi e di fr. 540.– per figli a carico.
2. Con tempestivo ricorso, inviato all'autorità di tassazione, ma da questa trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, __________ __________ impugna la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione. Lamenta una doppia imposizione del patrimonio, per il fatto che dal riparto intercantonale provvisorio, emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio, il patrimonio imponibile attribuito al Canton Ticino ammonta a fr. 153'236.–, anziché fr. 400'504.–, come stabilito nella decisione impugnata.
3. 3.1.
L'art. 8 cpv. 2 LT recita:
«La deduzione dei debiti, in capitale ed interessi, è limitata a quelli riconosciuti dalla presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possegga sostanza in altri cantoni, o all'estero, proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta».
Il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti). Segnatamente:
- i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da attribuire, in relazione all'oggetto cui si riferiscono, al cantone di situazione dell'immobile;
- gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti);
- le deduzioni sociali, in quanto non considerate in rapporto organico con un determinato reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF II CDP dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; CDT n. __________-__________ del __________ 1993 in re F.A., in RDAT __________ -__________ p. __________ ss.).
3.2.
Quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza; ciò significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Per la determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto sia della sostanza privata che di quella aziendale (cfr. DTF 97 I 36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6). Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8; RDAT I-1994 p. 304 s.).
4. 4.1.
Il ricorrente si richiama al riparto intercantonale emesso dall' Ufficio di tassazione di __________, chiedendo che la sostanza imponibile nel Canton Ticino corrisponda all'importo accertato da tale autorità. Tale riparto si fonda tuttavia su un errore manifesto: la sostanza situata nel Canton Ticino è commisurata in fr. 246'377.–, anziché in fr. 410'629.– come stabilito correttamente dall'autorità fiscale ticinese conformemente al valore di stima ufficiale dell’immobile; inoltre, il valore di ripartizione è stato calcolato applicando a tale valore il coefficiente previsto per i valori fiscali cantonali del Cantone __________ -__________ (200%) anziché del canton Ticino (120%). Orbene, l'art. 46 cpv. 2 Cost., che mira ad impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, ma, al contrario, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht p. 387 ss. ). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme federali intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675; Locher, Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20).
Ne consegue che l'autorità di tassazione del Cantone di domicilio non ha la facoltà di modificare i fattori imponibili accertati dall'autorità competente.
4.2.
Nel caso concreto, tuttavia, anche la decisione dell'Ufficio di tassazione di __________ -__________ contiene un errore. Mentre la motivazione della decisione dice «Reclamo ammesso come a domanda», ed infatti è stata concessa la deduzione proporzionale degli interessi passivi fatti valere, per complessivi fr. 4'381.–, non è stato invece preso in considerazione il debito corrispondente. A conferma dell'ipotesi che si sia trattato di un errore, va detto comunque che la ripartizione intercantonale degli elementi imponibili, allegata alla decisione in questione, considera invece il debito complessivo di fr. 395'000.-, che viene poi correttamente ripartito in proporzione agli attivi di ogni singolo cantone.
4.3.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere riformata, nel senso che al Canton Ticino è attribuita una quota parte del debito ipotecario, corrispondente alla proporzione dell'intero patrimonio. Alla luce dei dati contenuti nel riparto intercantonale del 16 settembre 1995, emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio, ed allegato al ricorso, si giustifica di rettificare anche i rimanenti dati contenuti nella ripartizione dell' Ufficio di tassazione di __________ -__________, anche se si tratta di difformità di poco conto. Devono dunque essere corretti, p. es., i valori della sostanza situata nel Cantone __________ -__________, ma anche gli interessi ipotecari, che ammontano complessivamente non a fr. 24'600.- ma a fr. 23'800.-.
5. Viste le particolarità della fattispecie, caratterizzata da un lato da un errore dell'Ufficio di tassazione e dall'altro dalla sopravvenienza di un nuovo elemento (il riparto dell'autorità fiscale del Cantone di domicilio), suscettibile di influire sulla decisione, appare opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità di tassazione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 21 agosto 1995 è annullata e gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione di __________ -__________, perché emetta una nuova decisione ed un nuovo riparto, conformemente a quanto illustrato nella motivazione della presente sentenza.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: