Incarto n.
80.95.00240

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 17 novembre 1995

 

in materia di:                 tassa di diffida

 

presentato da:

__________ __________ __________ __________ __________, 

rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                     -   che nel corso del 1991 __________ __________, insieme a __________ __________, ha acquistato in comproprietà in ragione di metà i mapp. n. __________ e __________ di __________, sui quali sono state costruite due palazzine, la cui edificazione è terminata nel corso del 1992;

 

                                     -   che il mapp. n. __________ è stato venduto il 30 luglio 1993 a __________ __________ di __________ per un prezzo di fr. 1’300’000.--;

 

                                     -   che, benché sollecitata a diverse riprese, __________ __________ non ha mai presentato dichiarazioni d’imposta;

 

                                     -   che nel periodo fiscale 1993-94 le è stata inflitta una multa di fr. 75.-- per inosservanza dei doveri procedurali;

 

                                     -   che anche nel periodo fiscale 1995-96 __________ __________ non ha presentato la dichiarazione fiscale, nemmeno dopo la proroga che le era stata concessa a seguito dell’intervento dello Studio fiduciario __________ di __________ fino al 30 settembre 1995;

 

                                     -   che l’UT, scaduto il termine di grazia con decisione del 10 ottobre 1995 ha inviato alla contribuente una diffida e la relativa tassa di fr. 30.-- in relazione alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale 1995-96;

 

                                     -   che, a seguito del reclamo presentato dalla __________ __________ __________ il 20 ottobre 1995, l’UT con decisione del 24 ottobre 1995  ha confermato la tassa di diffida;

 

                                     -   che con tempestivo ricorso del  17 novembre 1995 __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________ __________, propone l’annullamento della tassa di diffida, rilevando, da una parte, che __________ __________ non ha mai avuto delega per rappresentarla e, dall'altra, che l’intera operazione immobiliare è stata condotta da __________ __________ __________ __________ con sede a __________;

 

                                     -   che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT 1994);

 

                                     -   che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT 1994);

 

                                     -   che per ogni diffida  è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT 1994);

 

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

 

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

 

                                     -   che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT 1994, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT 1994);

 

                                     -   che nel caso in esame è pacifico che la ricorrente, per altro già multata nel precedente periodo fiscale per inadempienza degli obblighi contrattuali, non ha presentato la dichiarazione fiscale cantonale 1995-96, né ha fornito nel termine per la presentazione della dichiarazione indicazioni atte a consentire all’autorità fiscale di verificare l’esistenza dell’asserito, quanto probabile, rapporto fiduciario;

 

                                     -   che pertanto la tassa di diffida deve essere confermata, indipendentemente dal fatto che lo Studio fiduciario __________ abbia chiesto, asseritamente senza autorizzazione, una proroga, poiché tale atto, anche se non autorizzato, ha avuto unicamente per effetto di procrastinare di alcuni mesi l’intimazione della diffida;

 

                                     -   che nel frattempo, per il tramite della __________ __________ __________, la contribuente ha fornito all’autorità fiscale non poche indicazioni circa gli operatori immobiliari che hanno condotto, servendosi del suo nome, l’operazione immobiliare di __________, segnatamente __________ __________ __________ __________ di __________ e il signor __________ di __________ __________, padre della comproprietaria __________ __________ e amministratore della __________ __________ __________;

 

                                     -   che, in simili condizioni, appare oltremodo opportuno che, prima di procedere a una eventuale tassazione d’ufficio della ricorrente o alla pronuncia di una sanzione disciplinare nei suoi confronti, l’autorità fiscale disponga tutti gli accertamenti del caso per acclarare, mediante verifiche fiscali, l'identità dei titolari effettivi dell’operazione immobiliare e l’esistenza del rapporto fiduciario, invocato quanto meno implicitamente dalla ricorrente.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: