Incarto n.
80.95.00263

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1995

 

in materia di:                 multa disciplinare

 

presentato da:

1. __________ __________, __________ __________, 

2. __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che, non avendo i signori __________ __________ e __________ __________, domiciliati a __________, inoltrato tempestivamente il questionario per le indivisioni, cui erano tenuti in quanto comproprietari di un appartamento in PPP nel Comune di domicilio, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ intimava loro, in data 12 ottobre 1995, una diffida raccomandata, con cui gli attribuiva un ultimo termine di dieci giorni;

 

                                     -   che, con decisione del 9 novembre 1995, non avendo ancora ricevuto il formulario richiesto, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 50.–;

 

                                     -   che la multa veniva poi confermata con decisione del 29 novembre 1995, successiva ad un reclamo con cui i contribuenti rilevavano che i propri numeri di controllo differivano da quello indicato sul questionario ed argomentavano di non far parte di alcuna comunione ereditaria;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della multa disciplinare, ribadendo che il numero di controllo che figura sul questionario delle indivisioni (n. __________.__________.__________.__________) non si riferisce a nessuno di essi bensì ad un parente della signora __________, domiciliato in __________;

 

                                     -   che l'art. 202 LT 1994, in materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;

 

                                     -   che su tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. 134, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà;

 

                                     -   che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

 

                                     -   che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);

 

                                     -   che, nel caso concreto, si è già rilevato come i ricorrenti abbiano violato l'obbligo di collaborazione cui erano tenuti in qualità di comproprietari o proprietari in comune, omettendo di inoltrare, debitamente compilato, il modulo 134;

 

                                     -   che, tuttavia, il formulario per le indivisioni, così come la diffida e la multa, sono stati inviati al solo signor __________ __________ e non separatamente ai due comproprietari, obbligati a prestare la propria collaborazione all'autorità fiscale;

 

                                     -   che, in simili circostanze, non si giustifica di infliggere una qualsivoglia sanzione a uno dei due ricorrenti, cioè alla signora __________ __________, cui non è mai stata direttamente richiesta la collaborazione prevista dagli articoli 202 LT 1994 e 128 LIFD;

 

                                     -   che, comunque, in virtù dei principi generali del diritto penale, applicabili anche alle contravvenzioni fiscali, in nessun modo avrebbe potuto giustificarsi l'inflizione di un'unica multa a più persone, senza tener conto della rispettiva posizione penale e della responsabilità soggettiva di ciascuno;

 

                                     -   che, pertanto, la multa, inflitta ai ricorrenti, deve essere annullata.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 29 novembre 1995 e la multa disciplinare del 9 novembre 1995 sono annullate.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese processuali.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: