Incarto n.
80.95.00266

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1995

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1993-94 __________ __________ dichiarava per il 1991 un reddito lordo del lavoro di fr. 75'196.-- oltre a un guadagno accessorio di fr. 7'000.-- e per il 1992 un reddito del lavoro di fr. 40'860.-- e una rendita d'invalidità di fr. 22'416.--; dichiarava inoltre un reddito della sostanza di fr. 547.-- di media annua. Questi fattori di reddito venivano assunti tali e quali, anche per la determinazione delle deduzioni, dall' Ufficio di tassazione nella tassazione notificata al contribuente il 24 aprile 1995.

                                         In sede di reclamo __________ __________ chiedeva lo stralcio del reddito della sostanza, in quanto inesistente. Il reclamo veniva accolto con decisione del 27 novembre 1995.

 

                                   2.   Con il presente , tempestivo ricorso __________ __________ fa presente di essere incorso in una svista, non ravvisata al momento del reclamo. In effetti il reddito del lavoro del 1991, di fr. 75'196.--, era comprensivo sia di una rendita d'invalidità di fr. 23'040.--, sia di un importo di fr. 7'000.-- per ore supplementari effettuate in esercizi precedenti, dichiarato una seconda volta come reddito accessorio. Chiede pertanto lo stralcio dai redditi del guadagno accessorio e l'aumento della deduzione relativa alla rendita d'invalidità, che deve essere calcolata anche su quella percepita nel 1991.

 

                                   3.   Il ricorso merita accoglimento.

                                         Emerge in effetti in modo incontrovertibile dal certificato di salario della __________ __________ che la remunerazione lorda di fr. 75'196.-- versatagli nel 1991 era comprensiva sia di un importo di fr. 23'040.-- costituito dalla rendita d'invalidità sia del guadagno accessorio di fr. 7'000.-- per ore supplementari di esercizi precedenti (cfr. certificato di salario del 22 gennaio 1993, cifre 2c e 2i).

                                         Ne viene, pacificamente, che la tassazione va corretta. L'importo di fr. 75'196.-- va frazionato in due importi: da un lato, il salario, comprensivo della rifusione delle ore supplementari arretrate di fr. 7'000.--, di fr. 52'156.--, dall'altro, la rendita AI di fr. 23'040.--, stante quindi lo stralcio del reddito accessorio in quanto già compreso nel salario. La presenza, non avvertita dall'UT, di una rendita d'invalidità nel 1991 comporta automaticamente l'aumento dell'apposita deduzione.

                                         Così stando le cose, gli atti del procedimento vanno retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta un nuovo conteggio d'imposta IC/IFD 1993-94, che corregga gli errori cagionati dall'errata dichiarazione del contribuente e non ravvisati dall'autorità fiscale dall'esame del certificato di salario.

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 111 DIFD e l'art. 185 LT

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                    §   Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 novembre 1995 è riformata a'sensi dei considerandi.

                                 §§   Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione dei relativi conteggi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

 

Il Presidente:                                                          Il Segretario: