Incarto n.
80.95.00276

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1995

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   L' Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha esposto a __________ __________ per il periodo fiscale 1995-96 un reddito d'altra fonte di fr. 30'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 10 luglio 1995). Il reclamo, presentato il 31 agosto 1995, veniva dichiarato tardivo dall' Ufficio di tassazione con decisione del 27 novembre 1995.

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede in accoglimento del ricorso che le sia restituito il termine per contestare nel merito la notifica della tassazione, segnatamente il reddito espostole e l'aliquota applicatale. Afferma, tra l'altro, di essersi sposata con __________ __________, cittadino israeliano e di vivere con il marito e il figlio.

 

                                   3.   Pendente il ricorso, il giudice delegato ha sentito le parti e ha invitato, da un lato, il rappresentante della ricorrente a produrre all' Ufficio di tassazione una dichiarazione attestante la residenza in Israele e, dall'altro, l'autorità di tassazione ha pronunciarsi preliminarmente sulla cessazione dell'assoggettamento, che, se accertata, avrebbe reso privo d'oggetto il ricorso.

 

                                   4.   Con scritto del 19 aprile 1996 l' Ufficio di tassazione di __________ ha comunicato a questa Camera di considerare cessato l'assoggettamento fiscale della ricorrente in Canton Ticino sin dal 24 febbraio 1993.

                                         In simili condizioni il ricorso presentato contro la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1995-96 diviene privo d'oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                     

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD).

 

                                   5.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: