Incarto n.
80.95.00278

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1995

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha esposto a __________ __________ __________ un reddito del lavoro di fr. 126'285.--, corrispondente al salario lordo annuo medio ricevuto dalla ditta __________ __________ __________ __________ di __________. Al contribuente, per contro l' Ufficio di tassazione non ha esposto alcun reddito aziendale per l'attività accessoria svolta (cfr. notifica della tassazione del 31 ottobre 1994).

                                         La notifica di tassazione è poi stata sostanzialmente confermata in sede di reclamo, ove è unicamente stato aumentato l'importo della deduzione per spese professionali, che è stato portato da fr. 6'800.-- a fr. 10'100.-- (cfr. decisione su reclamo del 27 novembre 1995).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede l'ulteriore deduzione dal reddito del lavoro delle spese sopportate per attrezzare un centro personale di calcolo a __________, che gli è servito per svolgere il lavoro per la __________ __________ __________ __________ dal 1989 al 1995. Chiede inoltre la deduzione di fr. 2'443,50 per risarcimento danni e spese legali sopportate in relazione alla cattura, in collaborazione con l'autorità di polizia, di uno spacciatore libanese.

 

                                   3.   All'udienza del 29 febbraio 1996 il ricorrente è stato sentito in merito alla modalità del lavoro svolto al proprio domicilio di Lugano per conto della __________ __________ __________ __________ di __________ e sull'attività accessoria per terzi. Dopo discussione, su proposta del giudice delegato, si è convenuto di dedurre dall' IFD 1993-94 un importo di fr. 3'600.-- di media annua per gli spazi che tiene a disposizione al proprio domicilio per svolgere l'attività a favore della datrice di lavoro (cfr.  anche lettera del 22 dicembre 1995 della __________ __________ __________ __________), stante la conferma di tutti gli altri elementi della tassazione IFD 1993-94 e della tassazione IC 1993-94.

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   Di conseguenza:

                                         -  la decisione su reclamo IFD 1993-94 del 27 novembre 1995 è modificata nel senso che la deduzione per spese professionali è aumentata di fr. 3'600.--, mentre che per il resto è confermata.

                                         -  la tassazione IC 1993-94 è integralmente confermata.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: