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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario |
statuendo sul ricorso del 24 marzo 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 48/95)
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presentato da: |
__________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 28 maggio 1993 l’ Ufficio di tassazione notificava ai coniugi Cantoni la tassazione IC/IFD 1991-92, esponendo loro un reddito della sostanza di fr. 69’639.-- di media annua.
Rappresentati dallo Studio fiduciario __________ & __________, i coniugi Cantoni presentavano reclamo, chiedendo il riconoscimento della perdita sull’attivo mobiliare dell’azienda di fr. 50’000.-- in relazione all’affitto alla __________ __________ __________ __________ di __________, in quanto comprensivo anche dell’arredamento.
Il 26 settembre 1994 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che la perdita non può essere riconosciuta, poiché la sostanza di fr. 50’000.-- esposta nei precedenti periodi quale attivo mobiliare dell’azienda (ex __________ __________) avrebbe invece dovuto essere esposta quale sostanza privata e, meglio, quale arredamento e oggetti d’arte.
2. Il 22 marzo 1995 __________ __________ si rivolgeva all’UT di Lugano, rilevando che lo Studio fiduciario __________ & __________ l’aveva messo al corrente in data 20 marzo della decisione su reclamo. Contestava in particolare d’aver ricevuto una raccomandata il 26 settembre 1994, ipotizzando un possibile errore nella distribuzione da parte delle PTT. Nel merito protestava per l’iniquità della decisione dell’ Ufficio di tassazione, qualificando il suo scritto quale ricorso alla Camera di diritto tributario e chiedendo nel contempo di essere convocato.
L’UT trasmetteva pertanto per competenza a questa Camera lo scritto del 22 marzo 1995 del contribuente.
3. 3.1
Secondo l'art. 181 LT contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario (CDT) entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata.
I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La loro osservanza va quindi rilevata d'ufficio. Per la decorrenza del termine fa stato il giorno successivo a quello dell'intimazione, art. 157 cpv. 2 LT
La situazione è identica anche in materia di imposta federale diretta (IFD). Il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 106 cpv. 1 DIFD). La decorrenza del termine comincia il giorno successivo a quello della notificazione (art. 99 cpv. 2 DIFD)
3.2
Dalla ricerca postale effettuata risulta che l’invio raccomandato dell’ Ufficio di tassazione è stato regolarmente distribuito il 26 settembre 1994, con l’osservazione che esso è stato preso in consegna dalla moglie, destinataria, assieme al marito, della decisione su reclamo.
La decisione su reclamo risulta così essere stata pacificamente intimata in modo corretto. Il termine di ricorso è pertanto scaduto, al più tardi, il 26 ottobre 1994. Il ricorso di __________ __________, presentato soltanto in data 24 marzo 1995, dopo aver ottenuto per il tramite del suo fiduciario copia della decisione su reclamo che gli era stata notificata direttamente il 26 settembre 1994, risulta pertanto manifestamente tardivo.
3.3
Non rilevano, sia detto a titolo del tutto abbondanziale, considerazioni concernenti eventuali disfunzioni all'interno della famiglia nella trasmissione della corrispondenza da un coniuge all'altro o, meglio, dalla moglie al marito.
L'argomento è comunque assolutamente senza pregio, poiché, anche facendo astrazione dal fatto che __________ __________ era pure destinataria dell'invio raccomandato, essa sarebbe stata nondimeno abilitata a prenderlo in consegna in virtù delle vigenti norme che regolano la distribuzione postale. I membri adulti della famiglia che convivono con il destinatario nella medesima economia domestica hanno infatti diritto a prendere in consegna, in caso di assenza del destinatario, gli invii raccomandati che gli sono indirizzati ( art. 147 lett. b Ordinanza postale -1-, che trova applicazione in via analogica, quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta; CDT n. 80.94.00065 del 31 maggio 1995 in re J. L., con riferimento a DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4 aprile 1984 in re E.B.; STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).
4. Quand'anche si dovesse entrare nel merito della contestazione, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere la tempestività di un gravame che risulta invece essere manifestamente tardivo, l'esito sarebbe negativo.
4.1
Dottrina e giurisprudenza distinguono tra sostanza aziendale necessaria e sostanza privata necessaria. La prima é costituita da beni economici che per caratteristiche e destinazione concreta appaiono necessari e indispensabili alla realizzazione dello scopo commerciale. La loro appartenenza al patrimonio aziendale si evince direttamente dalla destinazione e funzione loro conferita nell'azienda (ad es. macchinari, fabbricati ma anche debitori o creditori). Rientrano, invece, nel patrimonio privato tutti quei beni che sono destinati esclusivamente al fabbisogno privato (ad es. abiti, mobili, gioielli, immobili adibiti ad uso privato).
Sono, di contro, beni alternativi e possono quindi essere assegnati sia alla sfera privata che a quella commerciale, tutte quelle cose, diritti o beni economici che a motivo della loro peculiarità e della loro destinazione non sono in connessione diretta e immediata con il raggiungimento dello scopo aziendale, ma neppure appaiono destinati esclusivamente a coprire un fabbisogno privato (Reich, Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in SJZ, vol. 80, 1984, p. 222 s.; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, pp. 45 ss.; inoltre, Soldini, Sulla distinzione tra sostanza aziendale e sostanza privata, in RDAT II-1993, pp. 541 ss.).
Partendo dai principi giurisprudenziali sopra enunciati, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i criteri che definiscono l'appartenenza dei beni alternativi all'una o l'altra sfera di interessi. Secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione di un tale bene economico deve avvenire secondo criteri oggettivi, operando una valutazione e un apprezzamento dell'insieme delle condizioni e delle circostanze particolari.
A tale proposito la provenienza dell'attivo in questione o il modo in cui viene contabilizzato rivestono esigua importanza. Determinante é invece la destinazione conferita al bene in questione nell'azienda. Di conseguenza é sempre considerato appartenere alla sostanza aziendale qualsiasi bene acquistato a scopi commerciali e che serve direttamente o indirettamente all'azienda (DTF 94 I 464; ASA 44 p. 205; St.E 1991 B 23.2. n° 9; Reich, op. cit., p. 227, n° 5; Bernardoni/Duchini, loc. cit.).
A sua volta il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, applicando criteri sostanzialmente analoghi a quelli in vigore in materia di IFD ed LT (St.E. 1991 B 23.2. n° 9), ha ritenuto che il criterio determinate per assegnare un bene alternativo alla sostanza privata o commerciale consiste nel fondare la decisione sulla volontà del contribuente oggettivamente manifestata e realizzata (St. E. 1991 B 23.2 n° 9, consid. 3a; Reich, op. cit., p. 226). Anche il modo in cui un attivo é contabilizzato assurge così a indizio della volontà del contribuente (Reich, op. cit., p. 226; Bernardoni/Duchini, loc. cit.).
4.2
Orbene, nel caso in esame, non si vede proprio per quale ragione la sostanza mobiliare costituita dall'arredamento dell'ex-albergo __________ di __________ -__________, indicata dal ricorrente medesimo nella dichiarazione d'imposta 1991-92, possa in qualche modo essere considerata sostanza aziendale. È infatti dall'inizio o dalla metà degli anni sessanta, come affermato dal ricorrente in occasione dell'udienza del 23 novembre 1995, che l'albergo __________ viene affittato a terzi e che la gestione non è più condotta dalla signora __________. Già per questo motivo deve essere escluso che vi sia ancora stata negli anni 1989-90 una qualsiasi attività aziendale che possa aver dato luogo a perdite.
Non solo, proprio a seguito della cessione a terzi della gestione dell'albergo __________, l'autorità fiscale, come si evince da un rapporto dell'ispettorato del 9 ottobre 1975, aveva proceduto, a suo tempo, a imporre l'estrazione contabile a seguito della cessazione dell'attività aziendale legata alla gerenza dell'albergo.
Ma v'è ancora di più. L'albergo __________ è stato espropriato salvo errore, come dichiarato all'udienza dal contribuente, già nel 1987. La pratica d'espropriazione si è conclusa nel 1989, a seguito di un accordo tra __________ __________ detto __________ e il Municipio di __________, che ha poi consentito al giudice delle espropriazioni di dichiarare, in data 11 dicembre 1989, privo d'oggetto il ricorso che era stato presentato a suo tempo dall'espropriato. Il che induce a concludere che la sostanza mobiliare dichiarata dal ricorrente come aziendale nemmeno più esisteva, verosimilmente già al 1° gennaio 1989, ma sicuramente al 1° gennaio 1991, come sostanza privata.
4.3
Di nessun rilievo, sia detto a titolo del tutto abbondanziale, che l'UT, seguendo acriticamente le dichiarazioni d'imposta del ricorrente, abbia continuato a qualificare erroneamente la sostanza da lui dichiarata come aziendale e non come privata. Ciò che conta è - come si è visto - l'assenza di una qualsiasi attività aziendale legata alla gestione dell'albergo almeno da una ventina d'anni a questa parte, come risulta incontrovertibilmente dal già citato rapporto dell'ispettorato fiscale del 9 ottobre 1975.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 480.--
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: