Incarto n.
80.95.00060

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 29 marzo 1995

 

in materia di:                 IC/IFD 91/92 (IC/IFD 49/95)

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________

rappr. da: __________ e __________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, cittadino austriaco, contribuente limitatamente imponibile in quanto proprietario di un immobile nel Comune di __________ __________, è stato imposto per l'IC e per l'IFD sul valore locativo della sostanza e per l'IC soltanto anche sulla sostanza. Per la determinazione delle aliquote, l' Ufficio di tassazione ha considerato un reddito all'estero di fr. 250'000.-- e una sostanza di fr. 750'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 27 febbraio 1995).

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta i fattori di reddito e di sostanza all'estero considerati dall' Ufficio di tassazione per la determinazione dell'aliquota, chiedendone la riduzione.

 

 

                                   3.   All'udienza del 20 giugno 1995 il giudice delegato, sentite le parti, ha proposto di confermare anche per il periodo fiscale 1991-92 gli stessi elementi di reddito e di sostanza all'estero considerati nel periodo precedente, vale a dire fr. 250'000.-- di reddito e fr. 500'000.-- di sostanza. L' Ufficio di tassazione ha aderito seduta stante alla proposta; il ricorrente con scritto del proprio patrocinatore di data 25 luglio 1995.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 febbraio 1995 è riformata conformemente al consid. 3

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                        Il Segretario: