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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Andrea Pedroli vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC 5/95)
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presentato da: |
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 26 settembre 1994 l' Ufficio di tassazione di Locarno ha tassato d'ufficio __________ __________ su un presunto reddito del lavoro di fr. 36'000.-- in assenza di fattori imponibili inclusi nella dichiarazione d'imposta presentata il 19 maggio 1993. Nel periodo precedente la contribuente era stata tassata, sempre in via valutativa, su un reddito d'altra fonte di fr. 7'000.-- annui.
Il giorno successivo, il 27 settembre 1994, l'interessata ha presentato reclamo in lingua tedesca, in cui faceva tra l'altro notare di non aver svolto e di non svolgere attività lavorativa.
Ricevuto il reclamo, l' Ufficio di tassazione le impartiva un termine fino al 12 ottobre per presentare la traduzione del reclamo in lingua italiana, con l'avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
__________ __________ non ha presentato la traduzione richiesta; pertanto l' Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo con decisione del 12 dicembre 1994.
2. Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente, assistita dalla __________, eccepisce innanzitutto la tassazione d'ufficio come inficiata nella forma, in quanto non preceduta da alcuna indagine preliminare circa la sua situazione reddituale negli anni 1991-92. Considera inoltre anacronistica e contraria alla CEDU la richiesta di traduzione del breve reclamo in lingua tedesca. Chiede infine di essere trattata alla stessa stregua di altri casi simili al suo, per i quali l' Ufficio di tassazione esporrebbe normalmente un reddito d'altra fonte di fr. 10'000.-- / 15'000.--.
3. 3.1
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione d'irricevibilità.
3.2
Nella fattispecie, come già rilevato, l'autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, argomentando che ella non ha dato seguito all'invito a voler tradurre il gravame in lingua italiana.
3.3
Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.
Il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.
Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
3.4
Deve pure essere respinta la generica censura della ricorrente, secondo cui la norma circa l'irricevibilità del reclamo non tradotto in lingua italiana sarebbe in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).
3.5
Quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 116 cpv. 2 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116).
Ne consegue che la decisione dell'autorità di tassazione non è censurabile neppure nella misura in cui si è pronunciata quale autorità di tassazione in materia di imposta federale diretta.
3.6
Si sottolinea, infine, che la decisione dell' Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).
L' Ufficio di tassazione ha invece inviato alla contribuente, in data 30 settembre 1994, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine fino al 12 ottobre 1994 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione.
4. La ricorrente argomenta in seguito che l'autorità di tassazione non sarebbe costante nell'applicare la prassi adottata nei suoi confronti, ma al contrario rinuncerebbe, in certi casi, a chiedere ai contribuenti la traduzione dei loro reclami.
4.1.
Il problema giuridico che si pone allorché l'autorità amministrativa si discosti, in singoli casi, dalle norme giuridiche applicabili, è quello del rapporto che intercorre tra il principio di legalità e quello della parità di trattamento. L'amministrato svantaggiato non può, in un simile caso, invocare il principio di legalità, poiché a lui è stata applicata proprio la legge; d'altronde, non può neppure contestare l'atto che ha favorito il terzo, se non altro per ragioni pratiche (non li conosce tutti, se sono numerosi) ma anche per ragioni di procedura (le decisioni che avvantaggiano i terzi sono cresciute in giudicato oppure manca la legittimazione ad impugnarle). Il contrasto fra legalità e parità di trattamento è risolto nel senso che non vi è parità nell'illegalità, cioè il terzo svantaggiato non deve potersi giovare di vantaggi illegali accordati ad altri, altrimenti l'autorità potrebbe, di propria iniziativa, svincolarsi dall'obbligo di applicare la legge ed il giudice sarebbe tenuto a confermare tale prassi in nome dell'art. 4 CF (DTF 90 I 159; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 314; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, IV ediz., Basilea 1992, p. 105 s.; Müller J.P., Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 224).
Qualora si possa concludere peraltro che la legge rimarrebbe applicata soltanto nel caso di specie, allora la regola condurrebbe a tollerare una pratica illegale contemporaneamente ad un'applicazione non omogenea. Pertanto giurisprudenza e dottrina consentono di prevalersi del principio della parità di trattamento nell'illegalità, se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
- le circostanze di fatto coincidono con quelle degli altri casi;
- il caso in esame è stato trattato conformemente al principio di legalità a differenza degli altri casi uguali, che invece sono stati trattati illegalmente senza motivi oggettivi;
- le autorità intendono rimanere legate anche in futuro alla loro prassi illegale;
- nella fattispecie non vi è alcun interesse pubblico prevalente che si oppone all'applicazione del principio della parità di trattamento nell'illegalità;
- né vi si oppone alcun interesse privato di terzi (DTF 108 Ia 214; Knapp, op. cit., p. 106; inoltre ASA 54 p. 82 ss.; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298).
Quanto alla penultima delle condizioni sopraelencate (rifiuto dell'autorità di modificare la prassi illegale), che impone al giudice il compito di pronosticare l'avvenire, cioè di prevedere quale sarà la condotta futura dell'amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che se l'autorità dichiara espressamente di voler modificare in futuro la propria prassi illegale, la parità di trattamento nell'illegalità deve cedere il passo al principio di legalità. Se invece l'autorità dichiara di persistere nella propria prassi illegale, nulla osta all'applicazione del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità (cfr. Auer, op. cit., num. 37, p. 297; ASA 54 p. 82).
4.2
Nella fattispecie, non vi è evidentemente ragione di applicare il principio della parità di trattamento nell'illegalità, giacché, in primo luogo, la censura della ricorrente è piuttosto generica, non avendo offerto le prove di una vera e propria prassi illegale degli uffici di tassazione ticinesi; ma soprattutto l' Ufficio di tassazione ha negato di volersi attenere in futuro ad una prassi più favorevole ai contribuenti che non conoscono la lingua italiana; né, d'altra parte, sarebbe pensabile una prassi diversa per un solo ufficio di tassazione, cioè per quello di Locarno. Si è detto, d'altronde, che il principio della territorialità delle lingue ha delle giustificazioni ed un preciso significato in un paese come la Svizzera.
Si vuole comunque richiamare l'attenzione della ricorrente sul fatto che la lettera con cui le era stata chiesta la traduzione del reclamo è rappresentata da un formulario prestampato, che non si può ritenere creato su misura per il suo caso.
5. Ne consegue che il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste pertanto a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 250.-
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario: