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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario |
statuendo sul ricorso del 18 aprile 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 56/95)
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presentato da: |
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ & __________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l' Ufficio di tassazione ha esposto a __________ e __________ __________, oltre ai redditi da loro dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 89'250.-- Dopo aver esaminato il movimento delle entrate e delle uscite e aver chiesto delucidazioni ai contribuenti, l'autorità fiscale ha constatato una maggiore uscita non giustificata di fr. 178'853.-- (cfr. notifica della tassazione del 30 novembre 1992 e motivazione allegata contenente il calcolo dettagliato del dispendio).
Con tempestivo reclamo all'UT i contribuenti, assistiti dallo __________ __________ __________ & __________ __________, chiedevano lo stralcio del reddito d'altra fonte, argomentando che essi erano soliti tenere una disponibilità in contanti per far fronte agli arretrati d'imposta, che nel biennio precedente ammontavano a ben fr. 173'000.--. I reclamanti ammettevano che avrebbero dovuto indicare tale disponibilità, rilevando tuttavia che avrebbero parimenti potuto indicare i debiti d'imposta, che per altro l'UT non ha nemmeno preso in considerazione.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 20 marzo 1995, in mancanza di una documentazione completa e precisa. Considerava in particolare insufficienti le motivazioni addotte e, meglio, l'asserita disponibilità di contante per il pagamento delle imposte arretrate come pure la possibilità di far capo a fondi del fratello domiciliato all'estero, che avrebbe poi rimborsato nel periodo successivo.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________, sempre assistiti dallo __________ __________ __________ & __________ __________ __________ chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte, facendo presente di non tenere una contabilità anche per difficoltà causate dall'età. Ribadiscono inoltre d'aver potuto disporre di liquidità e di aver altresì avuto la facoltà di far capo a fondi del fratello.
3. All'udienza del 7 giugno 1995 le parti hanno aderito alla proposta del presidente della Camera di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 80'000.-- di media annua per tener conto prudenzialmente delle giustificazioni emerse in sede di audizione e del fabbisogno per far fronte al costo della vita.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 marzo 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 80'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 280.--
sono a carico del ricorrente
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: