Incarto n.
80.95.00073

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 18 aprile 1995

 

in materia di:                 IC/IFD 91/92 (IC/IFD 56/95)

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________

rappr. da: __________ & __________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l' Ufficio di tassazione ha esposto a __________ e __________ __________, oltre ai redditi da loro dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 89'250.-- Dopo aver esaminato il movimento delle entrate e delle uscite e aver chiesto delucidazioni ai contribuenti, l'autorità fiscale ha constatato una maggiore uscita non giustificata di fr. 178'853.-- (cfr. notifica della tassazione del 30 novembre 1992 e motivazione allegata contenente il calcolo dettagliato del dispendio).

 

                                         Con tempestivo reclamo all'UT i contribuenti, assistiti dallo __________ __________ __________ & __________ __________, chiedevano lo stralcio del reddito d'altra fonte, argomentando che essi erano soliti tenere una disponibilità in contanti per far fronte agli arretrati d'imposta, che nel biennio precedente ammontavano a ben fr. 173'000.--. I reclamanti ammettevano che avrebbero dovuto indicare tale disponibilità, rilevando tuttavia che avrebbero parimenti potuto indicare i debiti d'imposta, che per altro l'UT non ha nemmeno preso in considerazione.

 

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 20 marzo 1995, in mancanza di una documentazione completa e precisa. Considerava in particolare insufficienti le motivazioni addotte e, meglio, l'asserita disponibilità di contante per il pagamento delle imposte arretrate come pure la possibilità di far capo a fondi del fratello domiciliato all'estero, che avrebbe poi rimborsato nel periodo successivo.

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________, sempre assistiti dallo __________ __________ __________ & __________ __________ __________ chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte, facendo presente di non tenere una contabilità anche per difficoltà causate dall'età. Ribadiscono inoltre d'aver potuto disporre di liquidità e di aver altresì avuto la facoltà di far capo a fondi del fratello.

 

                                   3.   All'udienza del 7 giugno 1995 le parti hanno aderito alla proposta del presidente della Camera di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 80'000.-- di media annua per tener conto prudenzialmente delle giustificazioni emerse in sede di audizione e del fabbisogno per far fronte al costo della vita.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                                    §   Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 marzo 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 80'000.-- di media annua.

 

                                 §§   Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                   fr.      200.--

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi        fr.        80.--

                                         per un totale di                                                        fr.      280.--

                                         sono a carico del ricorrente

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: