Incarto n.
80.96.00115

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi, Il segretario

 

sedente per statuire sul ricorso presentato il 13 maggio 1996 da

 

 

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

contro

 

 

 

revisione IC 93/94

 

 

Letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

                                     -   che __________ __________, nata nel 1973, è domiciliata in Ticino dal 1° luglio 1993, dove svolge attività di praticante di cucina presso  alberghi del __________;

 

                                     -   che l'11 dicembre 1995 l' Ufficio di tassazione di Locarno le ha notificato la tassazione in materia di sola imposta cantonale 1993-94 per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, esponendole un reddito netto d'altra fonte di fr. 20'000.-- di media annua;

 

                                     -   che contro tale notifica la contribuente ha presentato reclamo in data 18 gennaio 1996, avvertendo che nel corso del 1993-94 frequentava ancora la scuola e che ha iniziato a lavorare soltanto nel marzo del 1994 con uno stipendio di fr. 1'200.-- mensili;

 

                                     -   che l' Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto alla contribuente di giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo, con decisione del 29 aprile 1996 lo ha respinto in quanto tardivo;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso, chiede la riforma della tassazione IC 1993-94, argomentando che l' Ufficio di tassazione medesimo, da lei interpellato telefonicamente, le avrebbe detto di pur mandare il reclamo anche dopo 37 giorni e che il reddito imponibile stabilito nella tassazione è assolutamente ingiustificato;

 

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);

 

                                     -   che, richiesta di giustificare la tardiva presentazione del reclamo, la contribuente non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi a tradurre il gravame in lingua italiana;

 

                                     -   che ciò basta a respingere il reclamo, non potendosi che constatare la sopravvenuta esecutività della decisione contestata;

 

                                     -   che nemmeno in questa sede la ricorrente ha fornito motivi atti a giustificare, a' sensi dell'art. 192 cpv. 5 LT, che le venga restituito il termine di reclamo;

 

                                     -   che dagli atti dell'incarto risulta comunque con chiarezza che, almeno fino al marzo del 1994, la ricorrente era praticante di cucina d'albergo e conseguiva un reddito assai modesto;

 

                                     -   che pertanto questa Camera attira la sua attenzione sulla possibilità di chiedere, in caso di difficoltà, il condono totale o parziale del pagamento dell'imposta cantonale;

 

                                     -   che l'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduti nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere  interamente o parzialmente condonati;

 

                                     -   che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

 

                                     -   che, vista la particolarità della situazione, questa Camera prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall'accollare spese alla ricorrente;

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                     

 

 

 

 

 

Per la Camera di diritto tributario

del Tribunale di Appello

 

Il Presidente                                                           Il Segretario