Incarto n.
80.96.00118

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 1996

 

in materia di:                 imposte comunali

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                     -   che il 24 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha notificato a __________ __________ la decisione su reclamo in materia di IC 1993-94;

 

                                     -   che alla stessa non era allegato il riparto intercomunale d'imposta tra i comuni di __________ e di __________;

 

                                     -   che pertanto il Comune di __________ inviava alla contribuente un conteggio d'imposta per il periodo fiscale 1993-94, che prevedeva, dedotti i conguagli d'imposta versati, un saldo a suo favore di fr. 429,50;

 

                                     -   che l'interessata presentava ricorso, contro il suddetto conteggio;

 

                                     -   che il 22 luglio l' Ufficio di tassazione poneva rimedio alla svista in cui era incorso notificando la decisione su reclamo, notificando il nuovo riparto intercomunale tra i comuni di __________ e di __________;

 

__________

                                     -   che la ricorrente non ha sollevato contestazioni contro questo nuovo conteggio, per altro conforme a quello notificato dall' Ufficio di tassazione il 22 luglio 1996;

 

                                     -   che il ricorso è quindi divenuto privo d'oggetto;

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 287 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: