Incarto n.
80.96.00121

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 20 giugno 1996

 

in materia di:                 IC 93/94

 

presentato da:

__________ __________, __________ - __________, 

rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, domiciliato in __________, è comproprietario di un immobile nel Comune di __________ e quindi limitatamente imponibile in Ticino e in Svizzera.

                                         Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l’ Ufficio di tassazione non ha accertato né sostanza né reddito imponibili (cfr. decisione su reclamo del 24 maggio 1996). Per contro nella tassazione IC 1993-94 l’ Ufficio di tassazione ha accertato una sostanza imponibile di fr. 711’987.-- (cfr. decisione su reclamo del 24 maggio 1996).

 

 

                                   2.   Assistito dall’ avv.ta __________, __________ __________ chiede l’annullamento della suddetta decisione e, conseguentemente, l’accertamento che non esiste sostanza imponibile. Argomenta di non comprendere la regione per la quale il debito bancario sarebbe stato ridotto da un periodo all’altro da fr. 1’374’369.-- a fr. 303’360.--. Segnala pure un errore di calcolo contenuto nella motivazione della decisione su reclamo in relazione all’accertamento del reddito.

 

 

                                   3.   Interpellato dal giudice, l' Ufficio di tassazione con scritto del 7 agosto 1996 ha comunicato di essere incorso in una svista, omettendo di riportare la correzione dei debiti ipotecari spettanti al Canton Ticino nella tassazione IC/IFD 1993-94 e di emettere quindi una nuova decisione che rettifica l'errore.

                                         Il ricorrente, preso atto di detta comunicazione dell' Ufficio di tassazione, ha, dal canto suo, dichiarato di recedere dal ricorso.

                                         Nulla osta quindi allo stralcio dai ruoli del ricorso.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: