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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario |
statuendo sul ricorso del 27 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
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presentato da: |
__________ __________, ing. __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________, nato nel 1926, ingegnere, dichiarava nella tassazione IC/IFD 1993-94 un reddito aziendale di fr. 20’693.-- di media annua, che veniva rivalutato d’ufficio dall’ Ufficio di tassazione di Lugano-Città a fr. 60’000.-- di media annua. Il reddito della sostanza, dichiarato in ragione di fr. 38’500.-- di media annua, veniva a sua volta portato a fr. 45’100.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 14 agosto 1995).
2. __________ __________ presentava reclamo in data 21 agosto 1995, sostenendo che il reddito aziendale era di soli fr. 14’087,50 di media annua e che quello della sostanza era, al netto delle deduzioni, di soli fr. 28’305.--. Chiedeva inoltre informazioni sulla sostanza aziendale espostagli e l’aumento della quota esente sulla sostanza da fr. 30’000.-- a fr. 50’000.--.
L’ Ufficio di tassazione ordinava l’allestimento di una verifica del reddito aziendale, che veniva affidata all’ispettorato fiscale. Constatata l’inesistenza di una contabilità, l’ispettore ha proceduto a ricostruire, per quanto possibile, le entrate in base agli estratti bancari e le spese in base ai documenti reperiti nei classatori messi a disposizione dal contribuente.
L’esito del lavoro di ricostruzione ha portato ad accertare un reddito aziendale medio annuo nel biennio di computo 1991-92 di fr. 105’000.--. Con decisione su reclamo del 31 maggio 1996 l’UT ha pertanto ulteriormente rivalutato il reddito aziendale a fr. 105’000.--; ha confermato il reddito della sostanza, precisando che esso è comprensivo del valore locativo dell’appartamento del contribuente; ha rettificato la sostanza aziendale; ha infine ribadito l’importo della quota esente della sostanza di fr. 30’000.--.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall’avv. __________, chiede che il reddito aziendale IC/IFD 1993-94 venga fissato in fr. 24’802.-- per il 1993 e in fr. 33’730.-- per il 1994 e che la quota delle partecipazioni venga ridotta a fr. 781’600.--.
Avverte che egli svolge un’attività di ingegnere alquanto ridotta, dedicando la maggior parte del suo tempo all’allenamento nel canottaggio, sport nel quale eccelle nelle sua categoria d’età. Rileva inoltre di non essere tenuto a iscriversi a Registro di commercio e quindi ad allestire e tenere libri contabili, ma di aver comunque messo a disposizione i giustificativi concernenti gli incassi e le spese. Dalla sostanza in usufrutto, argomenta ancora il ricorrente, deve essere dedotto l’importo di fr. 70’000.-- versato alla ex moglie per rimborsare la quota di un mezzo sull’immobile di __________ e senza il quale avrebbe potuto percepire solo metà del relativo reddito. Argomenta in particolare che l’autorità fiscale sarebbe stata tratta in inganno dall’esame del conto bancario utilizzato per la libera professione, sul quale sarebbero affluite alcune pigioni e spese accessorie (ad es. __________ __________ e __________). Sul suo conto professionale sarebbe inoltre affluito un importo di fr. 20’000.-- di spettanza di certo __________ __________, al quale lo aveva messo a disposizione.
4. 4.1
Venendo all’esame delle censure ricorsuali, occorre innanzi tutto sbarazzare il campo da un possibile equivoco. Il reddito della tassazione IC/IFD 1993-94 corrisponde a quello conseguito in media annua, nel periodo di computo 1991-92. Non deve infatti essere dimenticato che, di regola, l'imposta sul reddito è calcolata tanto per l’IC che per l’ IFD sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT 1976; art. 41 cpv. 1 DIFD).
Mal si comprende quindi il petitum ricorsuale nella misura in cui chiede che il reddito aziendale sia fissato per il 1993 in fr. 24’802.- e per il 1994 in fr. 33’730.--.
4.2
Va inoltre rilevato preliminarmente che è privo di pregio l'argomento relativo al fatto che il ricorrente non sarebbe astretto all'obbligo di tenere la contabilità.
È certo vero che solo chi esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa (art. 934 cpv. 1 CO) e, di conseguenza a tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda (art. 957 CO).
Il libero professionista invece è obbligato all'iscrizione a RC e di conseguenza a tenere una contabilità, solo qualora l'impresa, data l'importanza ed il volume d'affari, richieda una gestione commerciale ed una contabilità ordinata (ASA 45, 575; DTF 100 Ib 347; DTF 97 I 1 70; DTF 91 I 287; DTF 70 I 108; DTF 63 I 192; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, p. 4 s.; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, p. 52 s.).
Ciò non lo esime tuttavia dal presentare almeno dei rendiconti d'esercizio sulla base del solo movimento degli incassi e dei pagamenti (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, p. 65). L’ art. 167 cpv. 2 LT 1976 prevede infatti che i contribuenti non astretti a tenere una contabilità commerciale sono comunque tenuti ad accludere alla dichiarazione le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti privati e, più in generale, a collaborare, come prevede l’art. 168 cpv. 1 LT 1976, per assicurare una tassazione completa ed esatta (Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuer-recht, p. 152 s.).
4.3
L’ ispettore fiscale, cui era stato affidato il non facile compito di ricostruire i redditi conseguiti dal ricorrente negli anni di computo 1991 e 1992, dopo attento e approfondito esame della documentazione messagli a disposizione e dopo averne discusso con il contribuente, è giunto alla conclusione che il reddito annuo medio del periodo di computo era di fr. 105’000.-- e, meglio, per il 1991 di fr. 163’578.-- e per l’anno seguente fr. 46’986.--.
Ora il ricorrente obietta che l’ispettore fiscale sarebbe stato fuorviato da alcune entrate non aziendali, parte dovute a canoni di locazione, parte all’uso del suo conto professionale da parte di terza persona residente all’estero.
4.4
Quanto al primo argomento, relativo all’affluenza di entrate private, segnatamente di pigioni versate dalla __________ __________ e da __________, va rilevato che il nominativo di __________ nemmeno risulta dai questionari per la determinazione del reddito immobiliare relativi agli anni di computo 1991-92 e 1993-94.
Il canone di locazione annuale versato dalla __________ risulta invece essere, sempre dall'esame dei citati questionari, di fr. 7'200.--. Il contribuente non ha tuttavia saputo produrre prove concrete atte a stabilire se e in quale misura i canoni locatizi del 1991 e del 1992 siano affluiti sul suo conto professionale.
In simili condizioni nemmeno questo argomento può essere ascoltato.
4.5
Il secondo argomento, invece, in mancanza di qualsiasi prova, non può manifestamente essere ascoltato. Per costante giurisprudenza, l’esistenza di un rapporto fiduciario deve essere ineccepibilmente comprovato, ad es. mediante la produzione degli accordi scritti tra il fiduciante ed il fiduciario al momento della conclusione del contratto (CDT n. 34 del 9 marzo 1994 in re Azionisti B.A. SA; STF del 6 gennaio 1995 in re L.F. e F. Anstalt, consid. 3b; inoltre: Sammlung BGE no 571 = STF del 10 ottobre 1979 in e A. SA; CDT n. 332 del 21 settembre 1989 in re A.M. con riferimenti; inoltre, ASA 60 1992 492).
5. 5.1
Il ricorrente chiede infine la deduzione dalla sostanza immobiliare imponibile a titolo di quote di partecipazione dell’importo di fr. 70’000.--, che avrebbe versato alla ex moglie per la rinuncia all’usufrutto sull’immobile part. n. __________ RFD di __________.
L’argomento rasenta la temerarietà.
5.2
Secondo l’art. 52 cpv. 1 gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale, fatta eccezione dei terreni agricoli e forestali.
Orbene, è indubbio che il valore di stima ufficiale della part. __________ RFD di __________ era al 1° gennaio 1993 di fr. 851’600.--, come dichiarato dal contribuente medesimo sia nella dichiarazione IC/IFD 1993-94 sia nella successiva IC/IFD 1995-96.
5.3
Il ricorrente non prova d’altro canto, qualora con l’argomento invocato intendesse sostanzialmente chiedere che dall’importo della sostanza venga dedotto l’importo versato alla moglie, d’aver contratto un debito. Se così fosse stato, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a comprovarne l’esistenza e a chiedere coerentemente anche la deduzione degli interessi passivi dal reddito.
5.4
La realtà dei fatti è però ben altra. L’importo di fr. 70’000.-- è stato pagato alla moglie mediante assegno bancario, come risulta dal verbale d’udienza davanti al Pretore del Distretto di Lugano del 7 giugno 1991, ed è stato inserito dal ricorrente tra le spese professionali, tant’è che l’ispettore fiscale non ha potuto far altro che riprendere tale importo.
5.5
A titolo meramente abbondanziale si vuole ricordare al ricorrente che versamenti una tantum versati nell’ ambito della liquidazione del regime matrimoniale in caso di divorzio non possono essere assimilati per costante giurisprudenza ad alimenti versati periodicamente e quindi non possono venire dedotti dal reddito (CDT n. __________.__________.__________ del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. __________ __________ del 28 settembre 1993 in re M.; CDT n 280 del 29 settembre 1989 in re P.; STF dell’ 8 marzo 1990 in re P.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: