Incarto n.
80.96.00133

Lugano

12 dicembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 4 luglio 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, taxista di professione, esponeva nella dichiarazione fiscale 1993-94 un reddito aziendale di fr. 15'631.--di media annua, dal quale chiedeva la deduzione per contributi versati all'AVS/AI di fr. 5'204.--. L' Ufficio di tassazione esponeva di contro al contribuente un reddito aziendale, già dedotto il contributo AVS/AI, di fr. 35'000.-- di media annua. La valutazione dell'autorità fiscale si fondava sul raffronto delle entrate del biennio di computo con le relative uscite, che denotava una liquidità nettamente insufficiente per far fronte al dispendio (cfr. decisione su reclamo del 17 giugno 1996).

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di essere tassato come a dichiarazione, segnatamente sul reddito aziendale che emerge dal rendiconto incasso e spese da lui prodotto in sede di tassazione.

 

 

                                   3.   All'udienza del 25 novembre 1996 il giudice, sentite le spiegazioni del ricorrente sul prezzo d'acquisto della nuova automobile, dal quale va dedotta la ripresa della vecchia, come pure le ulteriori spiegazioni sul tenore di vita e sulle malattie patite nel biennio di computo, ha proposto alle parti, trovando il loro accordo, di ridurre il reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua, con conseguente riduzione del reddito imponibile a fr. 39'900.--.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 25'000.-- di media annua. Confermati tutti gli altri elementi della tassazione.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: