Incarto n.
80.96.00136

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 9 luglio 1996

 

in materia di:                 IC 93/94

 

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________, 

rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Il 25 luglio 1994 l’ Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a __________ __________ -__________, contribuente limitatamente imponibile in Ticino, la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui gli veniva esposto un reddito della sostanza di fr. 114’880.-- di media annua, da cui venivano effettuate deduzioni per complessivi fr. 76’581.--.

                                         Il contribuente, assistito dalla __________ __________ __________ di __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo che la tassazione ticinese venisse adeguata a quella emessa dal cantone di domicilio del contribuente, vale a dire il Canton __________.

                                         Il 10 giugno 1996 l’ Ufficio di tassazione evadeva il reclamo, rettificando, da un lato, il reddito, elevato a fr. 120’186.-- di media annua e, dall’altro, rettificando le deduzioni in fr. 76’542.--, cui andavano aggiunti fr. 475.-- quale quota di oneri assicurativi di spettanza del Canton Ticino. Nella motivazione della decisione si avvertiva testualmente che il reclamo veniva evaso in base alle risultanze dei riparti intercantonali emessi dalle autorità fiscali solettesi e che le spese di manutenzione sostenute nell’anno 1992, relative agli immobili ticinesi, venivano ridotte a fr. 25’251.--, poiché l’importo di fr. 23’343.--, riferito alle imposte, veniva ripreso siccome non deducibile secondo la legge tributaria ticinese.

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito dalla __________ __________ __________, ripropone la modifica della tassazione emessa dall’autorità fiscale ticinese, chiedendo che venga adeguata al riparto solettese.

                                         Produce i riparti intercantonali relativi agli anni 1991 e 1992 emessi dal Canton __________.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il ricorso deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un ricorso non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT, applicabile in virtù del rimando dell’art. 181 cpv. 3 LT).

                                         Eccezionalmente, quando il gravame é redatto dal ricorrente medesimo senza l'assistenza di un legale o di altra persona qualificata, occorre dar prova d'indulgenza (cfr. DTF 109 Ia 226, consid. 2b; RDAT 1981 p. 169; STF del 6 dicembre 1985 in re R. Th., consid. 1).

                                         Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti, l'art. 176 cpv. 1 2a frase LT prevede che un termine ragionevole è impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria dell'irricevibilità.

 

                                         3.2.

                                         Nel caso in esame il ricorso si situa manifestamente ai limiti della carenza di motivazione. Nonostante che alla decisione su reclamo fosse allegata una breve, ma significativa motivazione dell’Ufficio di tassazione, il ricorrente si limita nuovamente a chiedere l’adeguamento del riparto ticinese a quello solettese.

 

                                         3.3.

                                         Orbene, su questo punto il ricorso appare chiaramente infondato, poiché, come si spiega nella decisione su reclamo, il riparto ticinese si fonda per l’appunto su quello solettese, discostandosene laddove la legislazione ticinese diverge da quella solettese.

                                         Il reddito annuo medio preso in considerazione dall’autorità fiscale ticinese altro non è che la media dei ricavi che risulta dai conti economici dei relativi esercizi prodotti dal ricorrente. Le deduzioni per contro sono state corrette per quanto concerne le spese di amministrazione, gestione e manutenzione. La quota parte degli interessi passivi deducibili corrisponde a quella dei riparti solettesi ed è dunque di fr. 49’326.--.

                                         Le spese di gestione e manutenzione del 1991 sono riprese senza correzioni dal riparto solettese. Esse risultano per altro sostanzialmente conformi al conto d’esercizio di quell’ anno allestito dalla __________. Quelle del 1992 risultano invece dal conto d’esercizio allestito dalla __________ __________ e sono state riprese pari pari nel riparto solettese, ma corrette, come si legge nella motivazione su reclamo dell’autorità fiscale ticinese, perché inglobano anche le imposte relative all’immobile, che, secondo la legge ticinese, non sono costi deducibili dai ricavi. L’importo di fr. 48’594.--, indicato nel riparto solettese, deve quindi essere corretto in fr. 25’251.--. La media annua delle spese di gestione e manutenzione deducibile dal reddito è quindi di fr. 27’306.--, come rettamente calcolato dall’ Ufficio di tassazione.

 

 

                                   4.   Fondato appare invece il ricorso laddove chiede che vengano considerate le perdite che risultano dai riparti solettesi, perdite, per quanto è dato di arguire dai riparti medesimi, che si sono verificate in altri cantoni: nel 1991 nel Canton __________ in ragione di fr. 40’211.-- e nel 1992 in ragione di fr. 19’661.-- nel Canton __________ e di fr. 15’301.-- nel Canton __________.

 

                                         4.1.

                                         A questo riguardo va richiamata la costante giurisprudenza di questa Camera, in sintonia con quella del Tribunale federale, relativa alle deduzione dal reddito della sostanza dei contribuenti limitatamente imponibili:

                                         -  i costi in relazione diretta con il conseguimento di un  determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261);

                                         -  gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (DTF 63 I 72; DTF 104 Ia 256, consid. 4b; DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e riferimenti).

                                         Non sempre però la quota parte di un cantone al reddito della sostanza corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi. Può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza; ciò significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27). Per la determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto sia della sostanza privata che di quella aziendale (DTF 97 I 36, consid. 3 p. 421; Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6).

                                         Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al “reddito restante” (Locher, op. cit., § 9, II, n. 5, 7, 16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (DTF 66 I 43, consid. 4, p. 45 s.; Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8).

 

                                         4.2.

                                         Su questo punto la decisione su reclamo non si è minimamente pronunciata. Appare quindi opportuno annullarla in ordine e retrocedere gli atti del procedimento all’ Ufficio di tassazione perché si determini anche su questo aspetto, precisando segnatamente se e in quale misura le perdite subite in altri cantoni devono essere assunte dal Canton Ticino.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 LT 1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                    1.   La decisione su reclamo del 10 giugno 1996 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione suscettibile di essere impugnata.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: