Incarto n.
80.96.00013

Lugano

12 febbraio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 1996

 

in materia di:                    IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92

 

presentato da:

__________, avv. __________, 

rappr. da: avv. __________, __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che con ricorso del 12 gennaio 1996 __________ contestava le decisioni su reclamo IC/IFD 1989-90 e 1991-92 dell' 11 dicembre 1995, pubblicate nella forma degli assenti il 19 dicembre 1995, chiedendo una consistente riduzione del reddito imponibile;

 

                                     -   che l'Ispettorato fiscale esaminava la documentazione prodotta dal ricorrente, formulando nel proprio rapporto del 3 giugno 1996 una conclusione provvisoria;

 

                                     -   che le parti si esprimevano sulla verifica dell'Ispettorato fiscale nell'udienza del 12 giugno successivo, convenendo di rinviare ad ulteriore udienza l'esame dei diversi punti sulla scorta della documentazione che il ricorrente avrebbe prodotto;

 

                                     -   che il 23 dicembre 1997 il Procuratore pubblico liberava la cauzione di fr. 50'000.- depositata dal ricorrente nell'ambito del procedimento penale a suo carico, versandola unitamente agli interessi sul conto del Tribunale d'appello a favore della Camera di diritto tributario;

                                     -   che dopo ulteriori trattative, il giudice convocava nuovamente le parti il 10 febbraio 1999;

 

                                     -   che in quell'occasione di addiveniva ad un accordo per il quale il reddito imponibile del ricorrente veniva fissato per entrambi i periodi fiscali in contestazione in fr. 60'000.- di media annua, stante il suo impegno a cedere allo Stato l'importo di fr. 50'000.- più eventuali interessi, attualmente depositato presso il Tribunale d'appello, a saldo del debito d'imposta complessivo (imposta federale, imposta cantonale e imposta comunale) e comprensivo degli interessi di mora,

 

                                     -   che le parti hanno dato la loro adesione al suddetto accordo seduta stante;

 

                                     -   che pertanto il ricorso può essere evaso su questi basi;

 

                                     -   che, visto quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice unico.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, annullate le decisioni su reclamo dell' 11 / 19 dicembre 1995, gli atti sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuove decisioni e dei relativi conteggi d'imposta conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                            Il segretario: