Incarto n.
80.96.00144

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 19 luglio 1996

 

in materia di:                 IC 93/94 int.

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                   1.   Il 13 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC 1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, per modifica dei rapporti intercantonali. La sostanza lorda (immobili nel comune) veniva stabilita in fr. 402'975.--; il relativo reddito il fr. 15'000.-- di media annua.

                                         Gli elementi di reddito e sostanza venivano poi confermati con decisione su reclamo del 15 luglio 1996.

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo del 15 luglio 1996, ritenendo troppo alti, rispetto ai prezzi oggi conseguibili, i valori di stima dei terreni e del bosco.

 

                                   3.   3.1.

                                         La sostanza imponibile comprende la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art. 50 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art. 52 e ss. della LT (cfr. art. 51 LT).

                                         L'art. 52 LT stabilisce che gli immobili, la cui nozione è quella dell'art. 655 CC (cpv. 2), e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, la cui imposizione è regolata dall'art. 53 LT.

 

                                         3.2.

                                         Risulta, da quanto precede, che, nel Canton Ticino, come d'altronde in molti altri Cantoni, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei loro accessori (art. 52 LT; art. 1 Lst). L’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima (art. 7 ss. Lst). Dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 seg. LT e art. 7 ss. Lst) si deve necessariamente dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. RDAT 1990 p. 169; CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).

 

 

                                   4.   Ciò basta ad escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di ricorso contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure indirizzate contro le decisioni delle autorità competenti in materia di stime. In virtù della indipendenza della procedura di stima da quella di tassazione, le contestazioni accennate nel ricorso avrebbero semmai dovuto essere sottoposte all’autorità competente in materia di stima.

                                         In questa sede si può solo rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile, essendosi limitata ad applicare valori di stima ufficiali cresciuti in giudicato (CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali, per complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: