Incarto n.
80.96.00149

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 24 luglio 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   __________ e __________ __________ svolgono attività di portineria in diversi stabili del __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995/96 hanno quindi chiesto la deduzione delle spese di trasferta per recarsi sui diversi luoghi di lavoro, quantificandole in fr. 4'000.-- di media annua, come pure la deduzione per doppia economia domestica limitata a due giorni settimanali.

                                         L' Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 12 giugno 1995 ha per contro concesso unicamente una deduzione per spese di trasferta di fr. 2'000.--, aumentandola poi in sede di reclamo a fr. 3'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).

 

                                   2.   Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l'aumento della deduzione per spese di trasferta a fr. 4'000.--, come pure la concessione della deduzione per doppia economia domestica per due giorni alla settimana, quantificandola in fr. 450.-- di media annua.

 

                                   3.   All' udienza del 17 settembre 1996, dopo aver chiesto ai ricorrenti ulteriori precisazioni sui lavori di portineria svolti, sulla loro intensità e sull'entità delle trasferte, si è convenuto su proposta del giudice di aumentare le spese di trasferte a fr. 4'000.-- di media annua, confermando per il resto la decisione su reclamo.

                                         Le spese di doppia economia domestica sono infatti insorte soltanto verso la fine del 1994 con l'assunzione della portineria di uno stabile a __________ e sono quindi praticamente irrilevanti per la tassazione 1995-96, basata sugli anni di computo 1993-94.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del28 giugno 1996 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 4'000.-- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: