Incarto n.
80.96.00155

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 27 luglio 1996

 

in materia di:                 IC 93/94

 

presentato da:

__________ __________, __________ -__________ __________ __________ __________ (__________) 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che il contribuente, domiciliato in __________, ha presentato il 27 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 1993-94 redatto in lingua tedesca;

 

                                     -   che questa Camera con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29 luglio 1996 ha invitato il ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità, a tradurre il ricorso in italiano nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata e a completarlo, precisando, come vuole l'art. 227 cpv. 2 LT-1994, le proprie conclusioni, i fatti su cui si fondano e i relativi mezzi di prova;

 

                                     -   che con quello stesso scritto il ricorrente veniva altresì invitato, conformemente all'art. 191 LT-1994, a designare un rappresentante in Svizzera;

 

                                     -   che in effetti l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

 

                                     -   che tale esigenza non è in contrasto con la CEDU, poiché il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R. K.).

 

                                     -   che, nel caso in esame, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, è stato fissato - sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

 

                                     -   che lo scritto di questa Camera, con il quale veniva assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano e per completare il ricorso, gli è stato recapitato e quindi regolarmente notificato il 16 agosto 1996 (v. ricevuta di ritorno);

 

                                     -   che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

 

                                     -   che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

 

                                     -   che  - sia osservato a mero titolo abbondanziale -  se viene fatta valere una doppia imposizione intercantonale, il termine per interporre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali é ammesso il ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 3 OG).

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso irricevibile.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia in complessivi fr. 150.-- sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: