Incarto n.
80.96.00158

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 3 aprile 1996

 

in materia di:                 IC 88 - IC 89/90

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Con decisione su reclamo dell’ 11 marzo 1996 l’ Ufficio di tassazione di Locarno stabiliva il reddito imponibile di __________ __________, contribuente limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in fr. 81’568.-- per il periodo dal 16 giugno 1988, data dell’inizio dell’assoggettamento, al 31 dicembre 1988; con ulteriore decisione su reclamo di pari data l’ autorità di tassazione determinava l’imponibile per il periodo fiscale ordinario successivo 1989-90 in fr. 77’280.--.

 

                                   2.   Con tempestivo ricorso del 3 aprile 1996, presentato all’ Ufficio di tassazione di Locarno e da questi trasmesso per competenza a questa Camera, il contribuente, assistito dalla __________ __________ __________ di __________, chiede sostanzialmente l’azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, conformemente al riparto intercantonale emesso dal cantone di domicilio, vale a dire il Canton __________.

                                         Invitata da questa Camera a motivare il ricorso, la __________ __________ __________ avverte che il contribuente è commerciante professionale d’immobili e che pertanto, in virtù della normativa eccezionale applicabile a tale settore, gli interessi passivi sul capitale di terzi per il finanziamento degli immobili vanno dedotti nel cantone di ubicazione dell’immobile. Rileva inoltre che occorre tener conto degli ammortamenti che si sono resi necessari a seguito della recessione.

 

                                   3.   Con lettera del 20 agosto 1996 questa Camera invitava l’ Ufficio di tassazione a determinarsi sugli argomenti sviluppati per la prima volta nella motivazione del ricorso.

                                         Con scritto del 28 agosto 1996 l’ Ufficio di tassazione, in considerazione del fatto che il contribuente è commerciante d’immobili e che l’immobile di __________ è inserito nei bilanci aziendali della ditta, proponeva di accogliere integralmente il ricorso e di azzerare il reddito imponibile sia per quanto concerne la tassazione IC 1988 sia per quanto concerne la successiva tassazione ordinaria IC 1989-90, ammettendo in particolare la deduzione degli ammortamenti allibrati e attribuendo gli interessi passivi secondo il criterio di localizzazione dell’immobile. Precisava inoltre che l’importo complessivo della perdita conseguita nel 1988 da riattivare doveva venire ammesso, come indicato nel riparto intercantonale del canton Lucerna del 3 novembre 1994, in ragione di fr. 44’695.--.

 

                                   4.   Questa Camera non può che acconsentire alla proposta di accoglimento del ricorso formulata dall’ Ufficio di tassazione, limitandosi a osservare che una più accurata motivazione del reclamo da parte del ricorrente, risp. del suo rappresentante avrebbero pacificamente potuto evitare il presente procedimento.

                                         Si può comunque fare astrazione dal caricare spese e tassa di giustizia al ricorrente, poiché già l’UT in sede di procedura di tassazione avrebbe potuto invitare il ricorrente a meglio precisare il fondamento della propria richiesta. La carente motivazione del reclamo e indi del ricorso non giustifica tuttavia la concessione di ripetibili al ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo dell’ 11 marzo 1988 in materia di IC 1988 e di IC 1989-90 sono riformate nel senso che il reddito imponibile viene azzerato.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si concedono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: