Incarto n.
80.96.00163

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996

 

in materia di:                 IC 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che, con ricorso del 7 agosto 1996, __________ __________, domiciliato a __________, ha impugnato la decisione su reclamo concernente la tassazione IC/IFD 1995-96, notificatagli dall'Ufficio di tassazione di Locarno in data 8 luglio 1996;

 

                                     -   che, nel suo gravame, il ricorrente spiega di trovarsi fuori cantone per motivi di lavoro e sostiene di non essere perciò in grado di motivarlo e di produrre la documentazione necessaria, ma si impegna tuttavia a completare il ricorso entro due settimane;

 

                                     -   che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;

 

                                     -   che lo stesso principio vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT n. __________.__________.__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.);

 

                                     -   che , nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con lettera dell'8 agosto 1996, un termine di 10 giorni per emendare il gravame e per precisare se lo stesso vada esteso anche all'imposta federale diretta, avvertendolo che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;

 

                                     -   che un termine di dieci giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);

 

                                     -   che, per il fatto che la motivazione del ricorso non è pervenuta, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame;

 

                                     -   che, comunque, si vuole rilevare che il contribuente ha sempre offerto all'autorità fiscale, sia nella procedura di tassazione sia in quella di reclamo, una collaborazione molto lacunosa, trascurando i propri obblighi procedurali e costringendo quindi l'Ufficio di tassazione a ripetute richieste di documentazione ed anche a valutazioni, vista l'impossibilità di effettuare accertamenti soddisfacenti;

 

                                     -   che, alla luce di quest'ultima circostanza, la Camera deve fare osservare al ricorrente che essa non sarebbe in nessun modo in grado di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è prevenuta l'autorità fiscale nella decisione impugnata, proprio perché il ricorrente continua, anche nella procedura di ricorso, a negare la propria collaborazione.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: