Incarto n.
80.96.00187

Lugano

26 novembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 2 settembre 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96 intermedia

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, nato nel 1930, ha cessato l'attività lucrativa per invalidità dal 31 ottobre 1991. L' Ufficio di tassazione ha quindi allestito, con effetto dal 1° novembre 1991, una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa.

 

                                   2.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96, __________ __________ dichiarava tra l'altro una pensione di fr. 85'912.-- di media annua, oltre alla rendita AI e a una prestazione della __________ dell'importo annuo di fr. 24'000.--, di cui ha beneficiato fino al 30 settembre 1995.

                                         Il 22 maggio 1996 __________ __________ inoltrava una nuova domanda di tassazione intermedia a decorrere dal 1° maggio 1995, argomentando che da quella data, "a dipendenza del contratto regolante la fondazione collettiva LPP della __________ - __________ __________ __________ e in base all'accordo sottoscritto al momento della cessazione dell'attività, aveva beneficiato di un versamento a liquidazione di fr. 519'141.-- regolarmente tassato con imposta separata e che dal capitale rimasto alla __________ fruisce di una rendita annuale di fr. 32'728.--.

                                         La domanda veniva respinta dall' Ufficio di tassazione, dopo aver sottoposto il caso alla Divisione cantonale delle contribuzioni, con decisione del 19 agosto 1996.

 

                                   3.   Con reclamo del 2 settembre 1996 il contribuente chiedeva, facendo uso della facoltà concessagli dall' art. 206 cpv. 3 LT, che lo stesso venisse trasmesso alla Camera di diritto tributario. Postulava inoltre di essere sentito in udienza.

 

                                   4.   In occasione dell'udienza del 19 novembre 1996 i ricorrenti, sentite le spiegazioni del giudice in relazione ai motivi di tassazione intermedia esaustivamente elencati dalla legge, hanno dichiarato di ritirare il ricorso.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: