Incarto n.
80.96.00196

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 27 settembre 1996

 

in materia di:                 tassa di diffida

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                     -   che, __________ __________, studente, domiciliato a __________, è stato assoggettato alle imposte per la prima volta nel periodo fiscale 1995/96;

 

                                     -   che, non avendo ricevuto la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna diffidava il contribuente, con decisione dell'8 agosto 1996, a voler adempiere all'obbligo, avvertendolo che in caso di inottemperanza gli sarebbe stata inflitta una multa;

 

                                     -   che con scritto del 14 agosto 1996 il contribuente contestava la diffida, argomentando di avere già trasmesso la dichiarazione fiscale;

 

 

                                     -   che in data 26 agosto 1996 l'autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale rilevava l'inesistenza di elementi imponibili;

 

                                     -   che, con decisione del 16 settembre 1996, l'Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 50.– per non avere consegnato la dichiarazione fiscale;

 

                                     -   che con decisione del 17 settembre 1996 l'autorità fiscale respingeva il reclamo contro la tassa di diffida, non essendo stato provato l'inoltro della dichiarazione;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di annullare la tassa di diffida, facendo notare la contraddizione rappresentata dal fatto che egli è stato multato per non avere consegnato la dichiarazione, quando già aveva ricevuto la notifica della tassazione;

 

                                     -   che, invitato a prendere posizione sul ricorso, l'Ufficio di tassazione ha ammesso, con scritto del 7 ottobre 1996, di essere incorso in un errore ed ha avvertito di avere proceduto all'annullamento della tassa di diffida;

 

                                     -   che con ciò il ricorso è divenuto privo d'oggetto.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: