|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
|
|
segretario: |
Andrea Pedroli vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 27 settembre 1996
in materia di: tassa di diffida
|
presentato da: |
__________ __________, __________ __________, |
|
|
|
|
|
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, __________ __________, studente, domiciliato a __________, è stato assoggettato alle imposte per la prima volta nel periodo fiscale 1995/96;
- che, non avendo ricevuto la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna diffidava il contribuente, con decisione dell'8 agosto 1996, a voler adempiere all'obbligo, avvertendolo che in caso di inottemperanza gli sarebbe stata inflitta una multa;
- che con scritto del 14 agosto 1996 il contribuente contestava la diffida, argomentando di avere già trasmesso la dichiarazione fiscale;
- che in data 26 agosto 1996 l'autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale rilevava l'inesistenza di elementi imponibili;
- che, con decisione del 16 settembre 1996, l'Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 50.– per non avere consegnato la dichiarazione fiscale;
- che con decisione del 17 settembre 1996 l'autorità fiscale respingeva il reclamo contro la tassa di diffida, non essendo stato provato l'inoltro della dichiarazione;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di annullare la tassa di diffida, facendo notare la contraddizione rappresentata dal fatto che egli è stato multato per non avere consegnato la dichiarazione, quando già aveva ricevuto la notifica della tassazione;
- che, invitato a prendere posizione sul ricorso, l'Ufficio di tassazione ha ammesso, con scritto del 7 ottobre 1996, di essere incorso in un errore ed ha avvertito di avere proceduto all'annullamento della tassa di diffida;
- che con ciò il ricorso è divenuto privo d'oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: