Incarto n.
80.96.00199

Lugano

4 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: Ufficio fiduciario __________. __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   I coniugi __________ e __________ __________ vivono da anni separati di fatto: il marito, dottor __________ __________, a __________, la moglie, signora __________ __________, a __________.

                                         Per l'imposta cantonale i coniugi __________ sono imposti separatamente. La rendita AVS viene esposta in ragione della metà in ciascuna delle due partite fiscali; dalla partita fiscale del dottor __________ viene inoltre dedotto l'importo degli alimenti versato alla moglie (fr. 28'335.-- di media annua per il periodo fiscale IC 1991-92 e fr. 28'785.-- per il successivo); nella partita fiscale della moglie, signora __________ __________, l'autorità fiscale del Canton Zurigo espone l'importo degli alimenti versatole dal marito e la metà della rendita AVS (cfr. informazione telefonica del 13 maggio 1997 rilasciata dallo Steuramt della Città di Zurigo all'UT di Bellinzona).

 

 

                                   2.   Nella notifica di tassazione dei periodi IC 1991-92 e 1993-94 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona non aveva però inizialmente ammesso la deduzione dal reddito del dottor __________ degli alimenti versati alla moglie separata di fatto, domiciliata nel Canton __________, e aveva assoggettato il reddito imponibile così determinato all'aliquota più favorevole per coniugati (aliquota A) (cfr. notifica di tassazione IC 1991-92 e IC 1993-94, entrambe del 23 ottobre 1995).

                                         Assistito dall' Ufficio fiduciario __________, il 9 ottobre 1996 il dottor __________ presentava reclamo tanto per l'IC quanto per l'IFD, contestando diverse posizioni della notifica di tassazione che divergevano rispetto alla dichiarazione d'imposta.

                                         Con due distinte decisioni del 9 ottobre 1996 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona evadeva il reclamo, ammettendo tra l'altro per l'IC la deduzione degli alimenti, ma applicando al reddito imponibile, sia all' IC sia all' IFD, l'aliquota B ( altri contribuenti), meno favorevole.

 

 

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il dottor __________, sempre assistito dall'Ufficio fiduciario __________, contesta l'applicazione dell'aliquota B (altri contribuenti), chiedendo l'applicazione dell'aliquota A (coniugati), argomentando che gli era già stata concessa nel precedente periodo fiscale IC/IFD 1989-90.

 

 

                                   4.   Il rappresentante del ricorrente e l'UT sono stati sentiti in udienza il 22 aprile 1997.

                                         Considerato che fino alla fine del periodo fiscale 1993-94 l' IFD non prevedeva la deduzione degli alimenti né in caso di separazione legale né in caso di divorzio e tanto meno in caso di mera separazione di fatto e che quindi il contribuente non beneficia per l'IFD della deduzione degli alimenti, l' Ufficio di tassazione ha dato atto al ricorrente che per l' IFD doveva essere applicata l'aliquota più favorevole, quella per coniugi. Considerato inoltre che per l' IFD non vi è alcuna separazione delle partite fiscali, l' Ufficio di tassazione si è tuttavia riservato di rettificare l'importo della rendita AVS, esponendo al ricorrente l'importo pieno e non soltanto la metà.

                                         Per il resto le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

 

 

                                   5.   Imposta federale diretta

                                         5.1.

                                         Il DIFD, applicabile a tutte le tassazioni in materia di IFD fino alla fine del periodo fiscale 1993-94, prevedeva l'allestimento di una tassazione intermedia in caso di separazione o di divorzio pronunciati dal giudice (art. 96 cpv. 1 DIFD), con conseguente separazione delle partite e attribuzione a ognuno degli ex coniugi dei rispettivi elementi di reddito (art. 1 cpv. 4 e art. 42 DIFD). Gli alimenti erano nondimeno considerati spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia e non erano quindi deducibili dalla partita fiscale di chi li versava e di converso non erano nemmeno imponibili nella partita fiscale di chi li riceveva (Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, p. 178 e p. 200).

                                         La mera separazione di fatto non era invece motivo di tassazione intermedia, contrariamente a quanto prevede la LIFD, entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (art. 45 lett. a LIFD).

                                         Vigente il vecchio diritto i coniugi, benché separati durevolmente di fatto, continuavano a essere imposti congiuntamente.

 

                                         5.2.

                                         Nelle due decisioni su reclamo del 9 settembre 1996 concernenti l' IFD per i periodi 1991-92 e 1993-94, l' Ufficio di tassazione ha quindi correttamente negato la deduzione degli alimenti dalla partita del dottor __________. È tuttavia incappato in una duplice svista: da un lato, ha omesso di trarre la conseguenze sul piano dell'aliquota applicabile, che deriva dalla tassazione congiunta dei coniugi; dall'altro, fuorviata dalla tassazione in materia IC, di cui si dirà in seguito, ha esposto al dottor __________ solo la metà della rendita AVS.

                                         In simili condizioni il ricorso deve essere evaso nel senso che al reddito imponibile del ricorrente in materia di IFD è applicata l'aliquota per coniugati. Il reddito imponibile va tuttavia corretto, esponendogli per intero l'importo della rendita AVS.

                                         Gli atti del procedimento vanno quindi retrocessi, a questo riguardo, all' Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi d'imposta.

 

                                         5.3.

                                         È infine appena il caso di rilevare che nulla osta, dal profilo procedurale, alla suddetta soluzione, quand'anche il risultato finale aggravasse la situazione contributiva del ricorrente.

                                         L'autorità cantonale di ricorso in materia di IFD dispone invero delle medesime attribuzione dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 142 cpv. 4 LIFD; inoltre art. 106 cpv. 3 e art. 102 cpv. 1 DIFD) e può anche modificare la tassazione del contribuente a suo sfavore (art. 143 cpv. 1 LIFD; inoltre art. 110 DIFD), a condizione però di avergli consentito di esprimersi al riguardo, come è stato fatto in occasione dell'udienza del 22 aprile 1997.

 

 

                                   6.   Imposta cantonale

                                         6.1.

                                         La separazione delle partite dei coniugi __________, che da anni vivono separati di fatto, l'uno a __________ e l'altra a __________, non trova fondamento nella normativa cantonale, segnatamente nella vecchia LT del 1976, applicabile a tutte le tassazioni fino alla fine del periodo fiscale IC 1993-94, bensì nelle regole giurisprudenziali che il Tribunale federale ha fatto discendere dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., che vieta la doppia imposizione su scala intercantonale.

                                         La vecchia LT non prevedeva infatti quale motivo di tassazione intermedia la mera separazione di fatto (art.10 cpv. 1-3 e art. 99 lett. a LT-1976), anche se, a differenza del DIFD, ammetteva in caso di separazione legale e di divorzio la deduzione degli alimenti dalla partita fiscale dell'ex coniuge che li versava e la loro imposizione presso il beneficiario (art. 21 lett. g ed art. 31 cpv. 1 lett. c LT-1976).

 

                                         6.2.

                                         In virtù dei principi giurisprudenziali ricavati dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. l'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche spetta al cantone in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Esso coincide di regola con il domicilio civile (art. 23 CC), vale a dire con il luogo in cui il contribuente risiede con l'intenzione di stabilirsi (DTF 111 Ia 42).

                                         Nondimeno la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale non considera il domicilio una regola rigida, ma attribuisce agli aspetti economici un peso accresciuto, ammettendo che le persone che esercitano un'attività lucrativa abbiano di regola il loro domicilio fiscale nel luogo di lavoro (ASA 62 445, consid. 3; DTF 121 I 14, consid. 4a, anche in RF 50 p. 287, ZStP 1995 p. 291 e StE 1995 A 24.24.3 n. 1).

 

                                         6.3.

                                         Scostandosi dal principio che di regola un contribuente ha soltanto un domicilio fiscale fondato sulla sua appartenenza personale, la suddivisione della sovranità fiscale viene considerata ammissibile nei casi in cui esiste una residenza famigliare stabile, separata dal domicilio del contribuente.

                                         Il Tribunale federale ha ad es. ammesso questa regola nel caso di contribuenti che vivono durevolmente separati dalla famiglia e hanno costituito un domicilio civile nel loro luogo di lavoro (DTF 121 I 14 consid. 4b con riferimenti; DTF 40 I 221). Ha inoltre ammesso la suddivisione della sovranità fiscale nei casi di contribuenti coniugati che, in relazione alla loro posizione dirigenziale, hanno costituito un domicilio nel luogo di lavoro, anche se non vivono durevolmente separati dalla famiglia, ma rientrano regolarmente la fine settimana e durante le ferie (DTF 121 I 14, consid. 4b con riferimenti).

 

                                         6.4.

                                         Queste regole, elaborate dalla giurisprudenza del Tribunale federale soprattutto in relazione a persone che svolgono un'attività dipendente, possono trovare senz'altro applicazione  - sia notato di transenna -  anche nei casi di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente (DTF 121 I 14 consid. 4c; ASA 42 489 consid. 2).

                                         A mente di questa Camera, esse possono essere applicate anche a casi come il presente, in cui la moglie del contribuente vive da anni separata di fatto dal marito e ha costituito un proprio domicilio fiscale (secondario) nel Canton Zurigo.

                                         Una simile soluzione era invero già consentita vigente il vecchio diritto matrimoniale, rimasto in vigore fino alla fine del 1987, per il quale i coniugi avevano un domicilio fiscale comune e, solo in casi eccezionali, la moglie poteva averne uno proprio  (art. 25 CC s.).  A maggior ragione tale soluzione deve essere ammessa dopo l' entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale il 1° gennaio 1988, se si considera che ora la moglie può costituire un domicilio principale proprio (DTF 121 I 14, consid. 5b; DTF 115 II 120; inoltre Yersin, Le domicile des époux et la double imposition intercantonale, in RF 43 p. 346).

 

                                         6.5.

                                         Nel caso in esame, come si è visto, i coniugi __________ vivono da anni separati di fatto. Tra di loro non esiste più alcuna comunità né di tetto né di mezzi di sostentamento. Il che si verifica quando, come nel presente caso, il sostegno dato dall'uno all'altro coniuge si esaurisce in contributi di un ammontare predeterminato (DTF 121 I 14, consid. 5c e riferimenti). È dunque in applicazione della suddette regole che da anni ormai il Canton Ticino e il Canton Zurigo hanno acconsentito reciprocamente di suddividere la loro sovranità fiscale, imponendo separatamente i redditi e la sostanza dei coniugi, in particolare imponendo alla moglie nel Canton Zurigo il contributo alimentare versatole dal marito e la metà della rendita di vecchiaia per coniugi (cfr. lettera del 30 aprile 1997 dello Steueramt della Città di Zurigo e successiva precisazione del 13 maggio 1997 raccolta dall' Ufficio di tassazione di Bellinzona) e al marito nel Canton Ticino il reddito del lavoro, della proprietà fondiaria e della sostanza mobiliare di sua proprietà.

                                         Sull'attribuzione dei singoli fattori di reddito e di sostanza non vi è per altro discussione.

 

                                         6.6.

                                         La contestazione verte unicamente sull’aliquota applicabile cantonalmente al reddito imponibile del dottor __________: se l’aliquota B per altri contribuenti o l’aliquota A per coniugati.

                                         L’ Ufficio di tassazione di Bellinzona ha applicato l’aliquota B riservata agli altri contribuenti, l'aliquota A essendo riservata ai coniugati, nonché ai vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che convivono con figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli agli studi fino al 25.mo anno di età (art. 36 LT 1976).

                                         La soluzione merita di essere condivisa senza riserve per quanto si dirà in seguito.

 

                                         6.6.1.     

                                         Da quanto accennato al consid. 6.5. emergono sostanzialmente due diverse ipotesi di suddivisione intercantonale della sovranità fiscale:

                                         -  la costituzione di un domicilio fiscale nel luogo di lavoro, senza che ciò comporti una separazione di fatto durevole dei coniugi. È  quanto si avvera nei casi in cui i coniugi si ricongiungono periodicamente, la fine settimana e durante le ferie;

                                         -  la costituzione di un domicilio civile separato da quello della famiglia, senza che tra i coniugi continui a sussistere un'unità di tetto e sostentamento.

                                         Nel primo caso, nella determinazione dell'aliquota applicabile ai redditi imponibili nel cantone interessato si dovrà tener conto della globalità dei redditi della famiglia e del perdurare dell'unione coniugale, sicché si applicherà la scala A delle aliquote (per coniugati) e si maggiorerà l'aliquota tenendo conto della globalità dei redditi.

                                         Nel secondo caso, invece, la situazione appare in tutto e per tutto simile a quella di una persona legalmente separata o divorziata. Non si farà quindi luogo a maggiorazione dell'aliquota, tenendo conto dei redditi dell'altro coniuge e si applicherà, di regola, la scala B delle aliquote (altri contribuenti). La scala A potrà essere concessa, conformemente all'art. 36 LT 1976, solo se il contribuente convive con figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli agli studi fino al 25.mo anno di età.

 

                                         6.6.2.     

                                         È quindi a giusta ragione che l' Ufficio di tassazione di Bellinzona ha applicato al ricorrente l'aliquota B senza maggiorazione dell'aliquota in base ai redditi imposti alla moglie, durevolmente separata di fatto, a Zurigo.

 

                                         6.6.3.

                                         È appena il caso di rilevare che le due soluzioni tendenzialmente dovrebbero condurre al medesimo risultato e garantire la parità di trattamento tra contribuenti coniugati, imposti quindi sulla globalità dei redditi con l'aliquota A, e contribuenti divorziati, separati legalmente o conviventi in libera unione, imposti separatamente con l'aliquota B.

 

                                         6.6.4.

                                         È inoltre doveroso rilevare che la soluzione adottata dall' Ufficio di tassazione nel presente caso si conforma in prospettiva alla nuova normativa fiscale, segnatamente:

                                         -  alla Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cfr. art. 3 cpv. 3 LAID);

                                         -  alle Legge federale sull'imposta federale diretta, in vigore dal 1° gennaio 1995 (cfr. art. 45 lett. a LIFD);

                                         -  alle nuova Legge tributaria cantonale del 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995 (cfr. art. 55 lett. a LT 1994),che tutte indistintamente prevedono l'imposizione separata anche in caso di separazione di fatto durevole.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso in materia di imposta federale diretta è evaso a' sensi del considerando 5.2 e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Bellinzona perché emetta nuovi conteggi d'imposta.

 

 

 

 

                                   2.   Il ricorso in materia di imposta cantonale è respinto.

 

                                   3.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Intimazione alle parti.

 

                                   5.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: