Incarto n.
80.96.00210

Lugano

20 febbraio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 4 novembre 1996

 

in materia di:                   IC 94 - IFD 95

 

presentato da:

__________ SA, __________, 

rappr. da: __________, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Il 6 maggio 1996 l’ Ufficio di tassazione persone giuridiche notificava alla __________ SA sia la tassazione IC 1994 sia la tassazione IFD 1995, in cui i diversi fattori imponibili, segnatamente per l' IC l'utile di fr. 30'000.-- e il capitale di fr. 150'000.-- e per l' IFD l'utile di fr. 14'700.-- e il capitale di fr. 150'000.--, venivano stabiliti d’ufficio per la mancata presentazione della dichiarazione. Entrambe le notifiche di tassazione venivano poi confermate in sede di reclamo con due diverse decisioni del 10 ottobre 1996, poiché la contribuente non aveva presentato, entro il termine concessole, né il bilancio al 31 dicembre 1994 né il conto perdite & profitti del 1994.

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso la __________ SA, patrocinata dallo Studio Consulenti Associati, chiede la riforma delle suddette decisioni, con conseguente riduzione del reddito per l’esercizio 1994 a fr. 2’500.-- e della sostanza imponibile in Svizzera a fr. 75’000.--. Lamenta il carattere punitivo delle tassazioni d’ufficio IC 1994 e IFD 1995.

                                         Successivamente, in data 9 dicembre 1996, la ricorrente produceva sia il bilancio al 31 dicembre 1994 sia il conto economico dell’esercizio 1994.

 

                                   3.   All’udienza del 23 gennaio 1997 l'UT, preso atto della documentazione prodotta con il ricorso e dopo aver sentito le spiegazioni del patrocinatore della ricorrente in merito alle ragioni del ritardo, ha proposto di retrocedergli gli atti per nuova decisione.

 

                                   4.   Nonostante l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che il ricorso è stato determinato dall’inosservanza degli obblighi procedurali che le incombevano nell’ambito delle procedure di tassazione e di reclamo (artt. 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 2 LT 1994).

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 10 ottobre 1996 sono annullate.

                                         §§  Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     600.--

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.–

                                         per un totale di                                                         fr.     680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                           Il Segretario: