Incarto n.
80.96.00212

Lugano

12 dicembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 11 novembre 1996

 

in materia di:                 IC 93/94 int.

 

presentato da:

__________, __________, 

rappr. da: __________ AG, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che __________, attualmente domiciliato in __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare;

 

                                     -   che, in data 10 dicembre 1993, il contribuente acquistava, in comproprietà con la ex moglie, la part. __________ RFD di __________;

 

                                     -   che, con atto pubblico iscritto a Registro fondiario il 13 dicembre 1993, il contribuente donava alle figlie i suoi immobili di __________;

 

                                     -   che, con decisione del 24 giugno 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ gli notificava una tassazione intermedia per «modificazione dei rapporti con altri cantoni o con l’estero», per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 12’000.– in media annua (imposta annua fr. 1’347.85) e la sostanza in fr. 161’185.– (imposta annua fr. 530.15);

 

                                     -   che il contribuente contestava la tassazione in questione con reclamo del 26 giugno 1996, nel quale faceva valere debiti ed interessi passivi;

 

                                     -   che l’autorità di tassazione accoglieva il gravame, con decisione del 16 settembre 1996, nella quale riduceva il reddito imponibile a fr. 7’040.– e la sostanza a fr. 136’020.–;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la suddetta decisione su reclamo, argomentando di non essere più imponibile quale proprietario di un immobile a __________, in seguito alla donazione del 13 dicembre 1993, ragione per cui la tassazione 1993/94 dovrebbe essere limitata al periodo di assoggettamento dal 1° gennaio al 12 dicembre 1993;

 

                                     -   che, secondo l'art. 99 lett. d LT 1976, il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali o internazionali;

 

                                     -   che, in virtù del principio dell'imposizione degli immobili nel loro luogo di situazione, tipico caso di applicazione della lett. d dell'art. 99 LT è:

                                         •  nel caso di contribuenti illimitatamente imponibili, vale a dire di contribuenti con domicilio o dimora fiscali in Ticino, la compera o la vendita di immobili o di stabilimenti d'impresa all'estero (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 114);

                                         •  nal caso di soggetti fiscali limitatamente imponibili in ragione della loro appartenenza economica (art. 7 cpv. 1 lett. b LT), l'aumento o la diminuzione della sostanza posseduta e del reddito conseguito in Ticino;

 

                                     -   che, in applicazione di tale disposizione, nel mese di dicembre del 1993, avrebbero dovuto essere intraprese due tassazioni intermedie nei confronti del ricorrente, limitatamente imponibile:

                                         •  la prima, con effetto a partire dal 10 dicembre 1993, per acquisto di sostanza a __________: in tale occasione, la tassazione ordinaria 1993/94, nella quale erano imposti la sola sostanza immobiliare di __________ ed il relativo reddito, avrebbe dovuto essere modificata, aggiungendovi la sostanza acquistata a __________ ed il relativo reddito;

                                         •  la seconda, con effetto a partire dal 13 dicembre 1993, per vendita di sostanza a __________: la tassazione intermedia precedente avrebbe allora dovuto essere modificata, stralciando il patrimonio immobiliare di __________ ed il reddito che ad esso si riferisce;

 

                                     -   che, tuttavia, per comprensibili esigenze di semplificazione, l’Ufficio di tassazione ha emesso una sola tassazione intermedia, con effetto a partire dal 13 dicembre 1993, nella quale ha da un lato stralciato la sostanza ed il reddito del Comune di __________ e dall’altro aggiunto gli elementi relativi al Comune di __________;

 

                                     -   che, pertanto, come si evince chiaramente dal “calcolo dettagliato” allegato alla decisione impugnata, la tassazione ordinaria per il periodo fiscale 1993/94 (notificata il 13 giugno 1994) rimane in vigore per il solo periodo di assoggettamento dal 1° gennaio 1993 al 12 dicembre 1993, mentre viene sostituita dalla tassazione intermedia per il periodo di assoggettamento dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994;

 

                                     -   che, come risulta poi dal riparto intercomunale, tutta la sostanza e tutto il reddito assoggettati alla tassazione intermedia in questione sono attribuiti, ai fini dell’imposta comunale, al solo Comune di __________, non essendovi più alcun elemento imponibile nel Comune di __________;

 

                                     -   che, di conseguenza, le considerazioni del ricorrente, in merito all’assoggettamento della sostanza di __________ e del relativo reddito, ancora dopo la cessione alle figlie avvenuta il 13 dicembre 1993, non trovano riscontro nei fatti;

 

                                     -   che il ricorrente è verosimilmente stato tratto in inganno però dalla contraddizione delle indicazioni che figurano sulla decisione impugnata, ove da un lato (in alto a destra, sulla decisione) è indicato quale Comune in cui il contribuente è assoggettato __________, mentre dall’altro il riparto attribuisce tutti i fattori imponibili al Comune di __________;

 

                                     -   che per questa ragione, nonostante la reiezione del ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: