Incarto n.
80.96.00216

Lugano

25 marzo 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 13 novembre 1996

 

in materia di:                 IC 89/90 - 91/92

 

presentato da:

__________, __________ SG, 

rappr. da: __________ SA, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                   1.   Il 18 gennaio 1993 l' Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, contribuente limitatamente imponibile nel Cantone Ticino in quanto domiciliato nel Canton San Gallo a __________, la tassazione IC 1989-90, in cui stabiliva un reddito imponibile nel Cantone Ticino in fr. 220'993.-- di media annua e la sostanza in fr. 49'632.--.

                                         A seguito del reclamo presentato dall'interessato, l' Ufficio di tassazione, con decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 riduceva il reddito imponibile a fr. 122'300.-- e stralciava la sostanza. Di particolare importanza ai fini della determinazione del reddito imponibile nel Canton Ticino è il riparto intercantonale allegato alla decisione su reclamo con particolare riferimento alla distribuzione tra i diversi cantoni interessati degli interessi passivi deducibili dal reddito.

 

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistito dalla __________ SA in __________, chiede l'azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, postulando sostanzialmente l'aumento degli interessi passivi deducibili da fr. 184'911.-- a fr. 313'322.--.

 

 

                                         Sollecitato da questa Camera a esprimersi sul ricorso, l' Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto nuove informazioni al Canton San Gallo, giunge alla conclusione che gli interessi passivi da dedurre devono essere portati a fr. 297'152.-- con conseguente riduzione del reddito imponibile a soli fr. 14'982.-- di media annua.

 

 

 

                                   3.   In occasione dell' udienza del 14 marzo 1997 il presidente della Camera ha sottoposto al rappresentante del ricorrente le conclusioni cui è pervenuto l' Ufficio di tassazione dopo aver assunto nuove informazioni presso l'autorità fiscale sangallese.

                                         Il signor __________ della __________ SA per conto del ricorrente ha dato la propria adesione seduta stante.

                                         Gli atti del procedimenti vanno pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi conformemente alla proposta di riparto rettificata, cui il ricorrente ha dato la propria adesione.

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 


                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 è riformata a' sensi dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: