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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario |
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996
in materia di: multa disciplinare
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presentato da: |
__________, __________,
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Considerato:
- che il contribuente ha presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, alla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che, in concreto, alla parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che la parte ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 20.--
per un totale di fr. 120.--
sono a carico della parte ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: