Incarto n.
80.96.00025

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996

 

in materia di:                 multa disciplinare

 

presentato da:

__________, __________, 

 

 

 

 

 

Considerato:

 

                                     -   che il contribuente ha presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;

 

                                     -   che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

 

                                     -   che, in tal caso, alla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994,  viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

 

                                     -   che, in concreto, alla parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

 

                                     -   che la parte ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

 

 

visto per le spese l’art. 231 LT;

 

decreta

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.      100.--

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.         20.--

                                         per un totale di                                                       fr.      120.--

                                         sono a carico della parte ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   La presente decisione è definitiva  (art. 230 cpv. 3 LT).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: