Incarto n.
80.96.00028

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ e __________, __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ e __________ hanno chiesto la deduzione dai loro redditi del lavoro delle perdite aziendali subite nella gestione del negozio di articoli di regalo "__________" per ca. fr. 15'000.-- di media annua. L' Ufficio di tassazione non ha invece concesso la deduzione delle perdite lamentate dai contribuenti e ha azzerato il reddito aziendale (cfr. notifica della tassazione del 16 gennaio 1995, confermata in sede di reclamo con decisione del 15 gennaio 1996).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la deduzione delle perdite aziendali subite negli esercizi 1991 e 1992 per fr. 15'231,50 di media annua.

 

                                   3.   La Camera di diritto tributario ha conferito incarico al proprio ispettore di verificare il reddito aziendale dei contribuenti alla luce delle perdite denunciate. Egli ha potuto constatare innanzi tutto che l'attività aziendale è cessata e che la ditta è stata radiata dal Registro di commercio  il 29 aprile / 9 maggio 1996. Dopo aver esaminato in contraddittorio i dati contabili con il fiduciario dei ricorrenti, l'ispettore fiscale ha proposto, trovando il consenso del rappresentante dei contribuenti, di ammettere perdite in ragione di fr. 9'000.-- di media annua.

                                         Questa Camera acconsente in considerazione del cattivo andamento degli affari, che ha costretto i ricorrenti a cessare l'attività aziendale e degli accertamenti dell'ispettore fiscale, secondo i quali tali perdite riflettono l'oggettivo andamento dell'attività.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 gennaio 1996 è riformata nel senso che dal reddito dei contribuenti sono dedotte perdite in ragione di fr. 9'000.-- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi d'imposta.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: