Incarto n.
80.96.00040

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ e __________, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l'UT ha esposto ai contribuenti, in aggiunta ai redditi dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 70'000.-- di media annua, poi ridotto a fr. 64'000.-- in sede di reclamo con decisione del 22 gennaio 1996. Gli investimenti effettuati nel periodo di computo, gli interessi passivi, le imposte pagate, le altre uscite e il costo della vita supererebbero infatti di gran lunga le entrate, almeno nella misura del reddito d'altra fonte esposto nella decisione su reclamo.

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono di essere sentiti per poter spiegare come hanno potuto far fronte alle spese del biennio in discussione. Producono copia della lettera spedita all' Ufficio di tassazione il 13 dicembre 1995, in cui tra l'altro si fa riferimento a un prestito ricevuto da un terzo anonimo di fr. 60'000.--, a un prestito fatto loro dalla madre del contribuente, al riscatto di una polizza d'assicurazione vita, del contributo versato loro dalla figlia __________, all'uso di risparmi contenuti in una damigiana.

 

                                   3.   In occasione dell'udienza del 25 aprile 1996 il giudice, dopo aver riesaminato con le parti il calcolo del dispendio e aver chiesto ulteriori spiegazioni alla ricorrente, in particolare in relazione al mutuo ipotecario contratto all'inizio del 1993, ha proposto di stabilire il reddito d'altra fonte in fr. 40'000.-- di media annua.

                                         Le parti hanno dato il loro accordo seduta stante.

 

                                   4.   Malgrado l'esito parzialmente favorevole del ricorso, si giustifica di accollare nondimeno ai ricorrenti spese e tassa di giustizia, poiché il ricorso è manifestamente stato provocato dalla carenza di documentazione relativa alla prova del dispendio, segnatamente delle entrate con cui hanno potuto sopperire alle uscite del biennio di computo.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD, 231 LT 1994, 185 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                                    §   Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 gennaio è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte viene stabilito in fr. 40'000.-- di media annua.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994; art. 184 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: