|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
|
|
segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario |
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 1996
in materia di: multa disciplinare
|
presentato da: |
__________, __________, rappr. da: __________, __________,
|
|
|
|
|
|
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il contribuente ha presentato il 5 febbraio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che al ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 27 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: