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Incarto n. |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario |
statuendo sul ricorso del 9 aprile 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
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presentato da: |
__________, __________, rappr. da: __________ SA, __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva a __________, architetto, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di fr. 109'494.--, un reddito aziendale di fr. 120'000.--, poi ridotto in sede di reclamo a fr. 114'000.--. La ripresa era motivata da spese asseritamente professionali, ma che avrebbero invece avuto carattere privato (cfr. notifica della tassazione del 20 marzo 1995 e decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996).
2. Assistito dalla __________ SA, il contribuente chiede lo stralcio della ripresa di fr. 4'506.-- di media annua, affermando di aver già accreditato spontaneamente costi aziendali di esercizio per fr. 6'000.-- di media annua quale quota per spese ritenute private.
3. Per dirimere la contestazione, la Camera ha incaricato il proprio Ispettore di verificare la natura delle spese d'esercizio del ricorrente e di stabilire se ve ne siano e in quale misura di private.
L'Ispettore fiscale, nel suo rapporto del 10 maggio 1996, ha constatato innanzi tutto che i dati contabili e le relative pezze giustificative, non denotano lacune di sorta e che quindi la questione della natura di determinate spese, se aziendali o provate, è sostanzialmente questione di mero apprezzamento. Dopo esame della documentazione ha proposto al rappresentante del ricorrente, trovando il suo accordo, di definire il reddito aziendale in fr. 110'000.-- di media annua.
Nulla osta alla ratifica di tale accordo, fondato sull'esame dei dati contabili e della relativa documentazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 114'000.-- a fr. 110'000.-- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: