Incarto n.
80.96.00071

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 9 aprile 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________, __________, 

rappr. da: __________ SA, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva a __________, architetto, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di fr. 109'494.--, un reddito aziendale di fr. 120'000.--, poi ridotto in sede di reclamo a fr. 114'000.--. La ripresa era motivata da spese asseritamente professionali, ma che avrebbero invece avuto carattere privato (cfr. notifica della tassazione del 20 marzo 1995 e decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996).

 

                                   2.   Assistito dalla __________ SA, il contribuente chiede lo stralcio della ripresa di fr. 4'506.-- di media annua, affermando di aver già accreditato spontaneamente costi aziendali di esercizio per fr. 6'000.-- di media annua quale quota per spese ritenute private.

 

                                   3.   Per dirimere la contestazione, la Camera ha incaricato il proprio Ispettore di verificare la natura delle spese d'esercizio del ricorrente e di stabilire se ve ne siano e in quale misura di private.

                                         L'Ispettore fiscale, nel suo rapporto del 10 maggio 1996, ha constatato innanzi tutto che i dati contabili e le relative pezze giustificative, non denotano lacune di sorta e che quindi la questione della natura di determinate spese, se aziendali o provate, è sostanzialmente questione di mero apprezzamento. Dopo esame della documentazione ha proposto al rappresentante del ricorrente, trovando il suo accordo, di definire il reddito aziendale in fr. 110'000.-- di media annua.

                                         Nulla osta alla ratifica di tale accordo, fondato sull'esame dei dati contabili e della relativa documentazione.

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 114'000.-- a fr. 110'000.-- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                     

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: