Incarto n.
80.96.00082

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

 

statuendo sul ricorso del 19 aprile 1996

 

in materia di:                 tassa di diffida

 

presentato da:

__________, __________ e __________, __________, 

rappr. da: __________ AG, __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che i contribuenti hanno presentato il 19 aprile 1996 un ricorso in materia di tassa di diffida redatto in lingua tedesca;

 

                                     -   che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

 

                                     -   che, in tal caso, ai ricorrenti, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

 

                                     -   che ai ricorrenti - tramite la loro rappresentante - è stato assegnato per lettera raccomandata il 24 aprile 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

 

                                     -   che, nel termine assegnato, non è stata presentata la traduzione;

 

 

 

visto per le spese l’art. 231 LT;

 

 

decreta

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile

 

                                   2.   Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   La presente decisione è definitiva  (art. 230 cpv. 3 LT).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: