Incarto n.
80.96.00087

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 29 aprile 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ e __________, __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1993-94, a decorrere dal 1° dicembre 1993, l' Ufficio di tassazione di __________ ha esposto, in via valutativa, ai coniugi __________ una reddito aziendale di fr. 35'000.-- di media annua, poiché quello risultante dal conto economico di fr. 19'599.-- sarebbe stato insufficiente per coprire il dispendio (cfr. decisione su reclamo del 5 aprile 1996).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano il reddito aziendale esposto loro dall' Ufficio di tassazione. In particolare dissentono sul consumo per l'affitto privato valutato in fr. 18'000.-- e su quello per l'uso privato dell' automobile valutato in fr. 5'000.--.

 

                                   3.   All'udienza del 17 settembre 1996, dopo aver esaminato in contraddittorio anche i dati contabili relativi al periodo 1995-96 e aver chiesto informazioni sull'affitto privato, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito aziendale tanto per il periodo 1° dicembre 1993 - 31 dicembre 1994 che per il successivo periodo ordinario 1995-96 in fr. 27'500.-- di media annua.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 aprile 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 27'500.-- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emanazione di nuovi conteggi IC/IFD 1993-94 (con effetto dal 1° dicembre 1993) e per evasione del reclamo pendente contro la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: