Incarto n.
80.97.00102

80.97.00103

80.97.00104

Lugano

8 ottobre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 26 giugno 1997

 

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

 

presentato da:

Fondazione __________ __________, __________ __________, 

rappr. da: Ufficio contabile __________ __________ __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   La Fondazione __________ era proprietaria di diverse particelle nel Comune di __________.

                                         Il 5 aprile 1993, con rogito del notaio __________ __________, costituiva sulla part. n. __________ di mq 3540 e sulla part. n. __________ di mq 1293 un diritto di compera a favore di __________ __________ per un prezzo di fr. 1'300'000.--. Contestualmente veniva costituito un diritto di prelazione, sempre a favore di __________ __________, sulla part. n. __________ di mq 3855.

                                         Il diritto di compera veniva prorogato a più riprese. Il 22 dicembre 1995, con rogito del notaio __________, veniva infine ceduto alla __________ __________, che lo esercitava il 16 luglio 1996, per un prezzo di fr. 1'450'000.--;

                                         Il 1° marzo 1996, sempre con rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva all'arch. __________ __________ la part. n. __________ di mq 3575 al prezzo di fr. 1'000'000.--;

                                         Il 3 aprile 1996, pure con rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva al dott. __________ __________ __________ __________ __________ la part. n. __________ di mq 3855 al prezzo di fr. 1'600'000.--, sulla quale l'arch. __________ __________ esercitava il diritto di prelazione che era stato costituito a suo favore (cfr. rogito del notaio __________ __________ del 5 aprile 1993).

                                         Venivano inoltre vendute, sia notato a titolo del tutto abbondanziale, altre particelle  - le cui tassazioni non sono litigiose -, segnatamente la n. __________ di mq 2801 all'arch. __________ al prezzo di fr. 12'000.--; la part. n. __________ di mq 9065 sempre a __________ al prezzo di fr. 30'000.-- e infine la part. n. __________ di mq 539 a __________ __________, al prezzo di fr. 12'000.--.

 

 

                                   2.   Il 26 febbraio 1997 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in __________ emetteva le tassazioni sugli utili immobiliari relative alle suddette cessioni, segnatamente:

                                         -     la cessione del diritto di compera sulle part. n. __________ e n. __________ da parte di __________ __________ alla __________ __________;

                                         -     il trapasso delle part. n. __________ e n. __________, mediante esercizio del diritto di compera ceduto, dalla Fondazione __________ alla __________ __________;

                                     -   il trapasso della part. n. __________ dalla Fondazione __________ a __________ __________;

                                         -     il trapasso della part. n. __________, mediante esercizio del diritto di prelazione, da parte della Fondazione __________ a __________ __________;

                                         La tassazione relativa alla cessione del diritto di compera tra __________ e la __________ __________ non è litigiosa, almeno per quanto risulta in questa sede.

                                         Tutte le altre tassazioni sono state contestate dall'avv. __________ __________ con tempestivo reclamo, invocando l'applicazione dell'art. 125 LT, poiché la Fondazione __________ avrebbe reinvestito il ricavato. Il calcolo delle relative tassazioni non è invece contestato in quanto tale. Con decisioni del 27 maggio 1997 l'UT ha respinto i reclami, rilevando che in concreto non erano dati i presupposti del reinvestimento.

 

 

                                   3.   Con i presenti, tempestivi ricorsi la Fondazione __________, assistita dalla __________ __________, chiede l'esenzione dall'imposizione giusta l'art. 126 LT.

                                         La Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere i ricorsi.

 

                                   4.   All'udienza del 18 settembre 1997, dopo ampia discussione, sentite anche le spiegazioni della Divisione cantonale delle contribuzioni e del Giudice, la ricorrente ha dichiarato di ritirare i tre ricorsi.

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: