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Incarto n. 80.97.00103 80.97.00104 |
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 26 giugno 1997
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
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presentato da: |
Fondazione __________ __________, __________ __________, rappr. da: Ufficio contabile __________ di __________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. La Fondazione __________ era proprietaria di diverse particelle nel Comune di __________.
Il 5 aprile 1993, con rogito del notaio __________ __________, costituiva sulla part. n. __________ di mq 3540 e sulla part. n. __________ di mq 1293 un diritto di compera a favore di __________ __________ per un prezzo di fr. 1'300'000.--. Contestualmente veniva costituito un diritto di prelazione, sempre a favore di __________ __________, sulla part. n. __________ di mq 3855.
Il diritto di compera veniva prorogato a più riprese. Il 22 dicembre 1995, con rogito del notaio __________, veniva infine ceduto alla __________ __________, che lo esercitava il 16 luglio 1996, per un prezzo di fr. 1'450'000.--;
Il 1° marzo 1996, sempre con rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva all'arch. __________ __________ la part. n. __________ di mq 3575 al prezzo di fr. 1'000'000.--;
Il 3 aprile 1996, pure con rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva al dott. __________ __________ __________ __________ __________ la part. n. __________ di mq 3855 al prezzo di fr. 1'600'000.--, sulla quale l'arch. __________ __________ esercitava il diritto di prelazione che era stato costituito a suo favore (cfr. rogito del notaio __________ __________ del 5 aprile 1993).
Venivano inoltre vendute, sia notato a titolo del tutto abbondanziale, altre particelle - le cui tassazioni non sono litigiose -, segnatamente la n. __________ di mq 2801 all'arch. __________ al prezzo di fr. 12'000.--; la part. n. __________ di mq 9065 sempre a __________ al prezzo di fr. 30'000.-- e infine la part. n. __________ di mq 539 a __________ __________, al prezzo di fr. 12'000.--.
2. Il 26 febbraio 1997 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in __________ emetteva le tassazioni sugli utili immobiliari relative alle suddette cessioni, segnatamente:
- la cessione del diritto di compera sulle part. n. __________ e n. __________ da parte di __________ __________ alla __________ __________;
- il trapasso delle part. n. __________ e n. __________, mediante esercizio del diritto di compera ceduto, dalla Fondazione __________ alla __________ __________;
- il trapasso della part. n. __________ dalla Fondazione __________ a __________ __________;
- il trapasso della part. n. __________, mediante esercizio del diritto di prelazione, da parte della Fondazione __________ a __________ __________;
La tassazione relativa alla cessione del diritto di compera tra __________ e la __________ __________ non è litigiosa, almeno per quanto risulta in questa sede.
Tutte le altre tassazioni sono state contestate dall'avv. __________ __________ con tempestivo reclamo, invocando l'applicazione dell'art. 125 LT, poiché la Fondazione __________ avrebbe reinvestito il ricavato. Il calcolo delle relative tassazioni non è invece contestato in quanto tale. Con decisioni del 27 maggio 1997 l'UT ha respinto i reclami, rilevando che in concreto non erano dati i presupposti del reinvestimento.
3. Con i presenti, tempestivi ricorsi la Fondazione __________, assistita dalla __________ __________, chiede l'esenzione dall'imposizione giusta l'art. 126 LT.
La Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere i ricorsi.
4. All'udienza del 18 settembre 1997, dopo ampia discussione, sentite anche le spiegazioni della Divisione cantonale delle contribuzioni e del Giudice, la ricorrente ha dichiarato di ritirare i tre ricorsi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: