Incarto n.
80.97.00012

Lugano

5 marzo 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1997

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________, __________, 

rappr. da: __________, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione esponeva a __________, oltre ai redditi da pensioni (AVS e INSAI) un reddito della sostanza di fr. 7’000.--, dal quale deduceva fr. 1’750.-- per spese di manutenzione e, come indicato dalla contribuente medesima nella dichiarazione d’imposta, fr. 845.-- di interessi passivi, oltre ai premi della cassa malati e a una quota esente di fr. 2’000.-- in quanto beneficiaria di una rendite AVS. Dal valore di stima della sostanza immobiliare imponibile veniva dedotto un debito di fr. 13’400.--, conformemente a quanto dichiarato dall’interessata nell’elenco debiti (cfr. notifica della tassazione del 25 ottobre 1996). In sede di reclamo l’ Ufficio di tassazione aumentava la quota esente da fr. 2’000.-- a fr. 4’000.--, concedendo inoltre una deduzione per persone bisognose a carico di fr. 6’000.-- (cfr. decisione su reclamo del 16 dicembre 1996).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistita dal signor __________, chiede, da un lato, di verificare se siano state concesse correttamente tutte le deduzioni e, dall’altro, di verificare se i debiti ipotecari e i relativi interessi sono stati dedotti nella loro integralità.

 

                                         Questa Camera chiedeva pertanto al patrocinatore della ricorrente di produrre la prova del debito bancario verso le FFS e degli interessi pagati.

 

                                   3.   Il ricorso deve essere accolto e gli atti del procedimento devono essere retrocessi all’ Ufficio di tassazione per nuova decisione. In effetti il patrocinatore della ricorrente ha saputo comprovare l’esistenza di un ulteriore debito verso le FFS, che al 1° gennaio 1995 ammontava a fr. 26’145,50, come pure il pagamento di interessi ipotecari per fr. 1’500,50 nel 1993 e di fr. 1’264,75 nel 1994, pari a fr. 1'383.-- di media annua.

                                         L’esistenza di tale debito era per altro già nota al fisco, poiché l’importo dello stesso e i relativi interessi erano stati regolarmente dedotti previa verifica telefonica presso le FFS di Berna.

 

                                   4.   Questa Camera non ha motivo di apportare ulteriori correttivi alla decisione su reclamo. Il patrocinatore della ricorrente non indica d’altronde eventuali altri elementi della tassazione che potrebbero essere criticabili.

                                         Non va comunque dimenticato a tale riguardo che al ricorrente incombe l’obbligo di motivare il ricorso e di fornire le relative prove (cfr. art. 140 cpv. 2 LIFD e art. 227 cpv. 2 LT 1994).

                                         Questa Camera, per scrupolo di completezza, ha potuto accertare che la maggiorazione del reddito imponibile della ricorrente rispetto al periodo precedente è sostanzialmente dovuto all’esposizione del valore locativo, dal momento che, a differenza del periodo precedente, la contribuente ha usufruito della propria abitazione, in misura nettamente minore all’aumento dei redditi da pensioni (AVS e INSAI) e in alcun modo a una riduzione delle deduzioni. Queste ultime sono invero passate da fr. 11’610.-- nel precedente periodo a fr. 12’473.-- (compresa la deduzione in media annua degli interessi passivi documentati in questa sede) e la quota esente da fr. 3’200.-- a fr. 4’000.--.

 

                                   5.   La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente. Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (cfr. art. 231 cpv. 1 e 2 LT 1994).

                                         Tenuto conto della situazione familiare della ricorrente questa Camera ritiene di poter fare eccezionalmente astrazione dal prelevare spese e tassa di giudizio, ancorché il presente ricorso avrebbe potuto essere facilmente evitato compilando con maggiore attenzione la dichiarazione d’imposta o producendo la prova dei debiti verso le FFS e degli interessi versati.

 

 

Per questi motivi,

 

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 è riformata conformemente al consid. 3.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione dei nuovi conteggi d'imposta.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: