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Incarto n. |
5 dicembre 1997
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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vicecancelliere: |
Andrea Pedroli |
statuendo sul ricorso del 16 agosto 1997
in materia di: IC 93/94
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presentato da: |
__________ e __________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
- che i coniugi __________ e __________ __________ sono stati illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal 1° settembre 1994, data del loro arrivo da __________ a __________, fino al 30 settembre 1996, quando si sono trasferiti a __________;
- che, con decisione del 16 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ ha notificato loro la tassazione IC 1993/94, limitata al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994, nella quale ha commisurato il reddito del lavoro in fr. 132’442.– ed il reddito imponibile in fr. 100’443.– in media annua;
- che i contribuenti hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo, da un lato, la deduzione dei costi di doppia economia domestica e dei contributi al 3° Pilastro e, dall’altro, l’estensione dell’assoggettamento al mese di settembre, durante il quale non è stato conseguito alcun reddito;
- che, con decisione dell’11 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione ha ammesso le detrazioni richieste, mentre ha confermato il periodo di assoggettamento limitato agli ultimi tre mesi del 1994;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la censura relativa alla commisurazione del periodo di assoggettamento, chiedendo di conseguenza che il reddito conseguito negli ultimi tre mesi venga imposto suddividendolo su quattro mesi;
- che, se in linea di principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT 1976), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 LT);
- che non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
- che, in altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);
- che, pertanto l’Ufficio di tassazione di Locarno, nella fattispecie, avrebbe dovuto effettuare una tassazione per inizio dell'assoggettamento a partire dal 1° settembre 1994, prendendo in considerazione il reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante un anno almeno, riportato a dodici mesi;
- che, di conseguenza, appare opportuno ed equo calcolare il reddito del lavoro, valido per la tassazione degli ultimi quattro mesi del 1994 e per il successivo periodo 1995/96, sommando i salari del 1994, del 1995 e dei primi nove mesi del 1996 e dividendo l’importo così ricavato per il numero di mesi di assoggettamento (25): tale ammontare, moltiplicato per dodici, darà il reddito del lavoro in media annua, per le tassazioni IC 1994 e IC 1995/96;
- che, non essendo stata prodotta dai ricorrenti alcuna certificazione in merito al salario del 1996, si invita l’autorità fiscale ad acquisire tale documento presso i contribuenti ed a procedere quindi al nuovo calcolo, secondo le indicazioni appena fornite;
- che, di conseguenza, il ricorso è evaso nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché intraprenda un nuovo calcolo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo dell’11 agosto 1997 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati all’autorità fiscale, affinché proceda conformemente a quanto indicato nella motivazione della sentenza.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: