Incarto n.
80.97.00155

Lugano

18 dicembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 1997

 

in materia di:                   IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________ (__________), 

rappr. da: lic. iur. __________. __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, nata nel 1914, aveva venduto ai figli nel 1983 la propria casa di __________ __________, riservandosi un diritto d'abitazione personale vita natural durante.

                                         Alla fine di luglio del 1996 __________ __________ lasciava l'abitazione, divenuta troppo grande e troppo onerosa per lei, per andare a vivere in un appartamento di due locali a __________ __________. Cessava così di esercitare il proprio diritto d'abitazione, che veniva formalmente cancellato dal RF il 29 novembre 1996.

                                         Nella notifica di tassazione del 15 aprile 1996 l'UT esponeva alla contribuente i redditi da pensioni, il reddito da titoli e il reddito della sostanza. Il valore locativo dell'immobile di __________ __________ veniva stabilito secondo i parametri in uso e, meglio, nella misura del 7.25% del valore di stima ufficiale, risalente al 1986.

                                         In sede di reclamo alla contribuente veniva concessa la deduzione, precedentemente negata, da pensioni della previdenza professionale e da vitalizi. Nel contempo l'UT le negava però il beneficio della tassazione intermedia, la cessazione del diritto d'abitazione non essendo motivo d'intermedia previsto dalla legge (cfr. decisione su reclamo dell' 11 agosto 1997).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario la ricorrente impugna la decisione su reclamo dell'UT.

                                         In occasione dell'udienza del 3 dicembre 1997, sentite le parti, il giudice ha proposto loro di ridurre il valore locativo, limitatamente all'IFD, a fr. 15'000.-- di media annua (con conseguente adeguamento delle spese di manutenzione deducibili forfetariamente), in considerazione dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione, confermata dal fatto che la contribuente ha deciso di ritirarsi in un appartamento di soli due locali.

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 agosto 1997, in materia di IC e di IFD, è riformata nel senso  che il valore locativo è ridotto per la sola IFD a fr. 15'000.-- di media annua, con conseguente adeguamento della deduzione forfetaria per spese di manutenzione. Per il resto la decisione è confermata.

                                         §§  Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi in materia di IFD.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                           Il Segretario: