Incarto n.
80.97.00162

Lugano

14 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

 

statuendo sul ricorso del 28 settembre 1997

 

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

 

presentato da:

1. __________ __________, __________ __________, 

2. __________ __________, __________ __________, 

3. __________ __________, __________ __________, 

4. __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che, nel corso del 1995, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ vendevano quattro appartamenti di un condominio di __________, del quale essi erano comproprietari;

 

                                     -   che, con quattro decisioni del 27 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai venditori altrettante tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in via di apprezzamento, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale, neppure dopo essere stati multati;

 

                                     -   che, con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, i contribuenti chiedevano di elevare le deduzioni per spese di investimento e di correggere la ripartizione millesimale di una delle quote di PPP vendute;

 

                                     -   che, non essendo stata allegata al reclamo alcuna documentazione delle spese chieste in deduzione, l'Ufficio di tassazione invitava i reclamanti, con scritto del 16 giugno 1997, a completare il gravame entro il 4 luglio oppure a chiedere di essere convocati in udienza, avvertendoli nel contempo che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo;

 

                                     -   che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l’autorità di tassazione dichiarava inammissibile il gravame, con quattro decisioni, intimate ai venditori in data 21 agosto 1997;

 

                                     -   che, con reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contestano la decisione dell’autorità fiscale, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, e ripropongono la richiesta di dedurre ulteriori 40’000 franchi circa a titolo di costi di investimento;

 

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   che contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 227 cpv. 1 LT 1994);

 

                                     -   che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);

 

                                     -   che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

 

                                     -   che, nel presente caso, le decisioni impugnate sono state notificate ai ricorrenti, rispettivamente, il 25 agosto 1997 (____________________) e il 22 agosto 1997 (____________________, __________ __________, __________ __________), mentre il ricorso è stato consegnato alla posta solo il 30 settembre 1997, quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla legge;

 

                                     -   che il ricorso sarebbe tardivo anche se si considerasse quale data di notifica quella indicata sulle decisioni stesse (27 agosto 1997);

 

                                     -   che, del resto, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dai ricorrenti, né sarebbe comunque immaginabile che un impedimento possa aver ostacolato tutti e quattro i ricorrenti negli stessi giorni.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: