Incarto n.
80.97.00163

Lugano

14 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 1997

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 __________ e __________ -__________ __________ hanno chiesto la deduzione dal reddito di un importo di fr. 6'000.—per persone bisognose a carico, essendo la loro figlia __________, nata nel 1968, ancora agli studi.

                                         Nella tassazione, notificata ai coniugi __________ l’11 marzo 1996, l’Ufficio di tassazione non accordava ai contribuenti la deduzione per persona bisognosa a carico.

 

 

                                   2.   Con tempestivo reclamo 5 aprile 1996 i coniugi __________ rinnovavano la richiesta di deduzione per persona bisognosa a carico in relazione per la figlia __________, che era ancora agli studi.

                                         Con decisione dell’8 settembre 1997 l’UT negava nuovamente la deduzione per persona bisognosa a carico, osservando che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT più non consentiva la deduzione, poiché la figlia Loredana aveva compiuto i 25 anni prima del 1° gennaio 1995.

 

 

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione dell’UT nella misura in cui non ammette la deduzione di fr. 6'000.—per persona bisognosa a carico.

 

 

                                   4.   Deduzione per persona bisognosa a carico

                                         4.1.

                                         L’art. 34 cpv. 1 lett. b LT 1994 prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

 

                                         4.2

                                         Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.).

 

 

                                   5.   Deduzione per figli agli studi

                                         5.1.

                                         Per la sola imposta cantonale, a’ sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”. Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

                                         -     fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;

                                         -     fr. 3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;

                                         -     fr. 5'400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

 

                                         5.2.

                                         Va inoltre ricordato che per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi é determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale. Ciò sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio (CDT n. 82/94 del 25 maggio 1994 in re P.R.).

 

 

                                   6.   Orbene, dall’esame dell’incarto emerge con tranquillante evidenza che i coniugi __________ non avevano diritto per il periodo di tassazione IC 1995-96 né alla deduzione per figli agli studi né alternativamente alla deduzione per persona bisognosa a carico.

                                         La deduzione per figli agli studi è loro preclusa dal fatto che la figlia __________ è nata nel 1968 e che quindi il 1° gennaio 1995, giorno determinante per stabilire il diritto alla deduzione, aveva già raggiunto da tempo il 25° anno di età.

                                         La deduzione per persona bisognosa a carico non può invece essere loro concessa per carenza dei presupposti di merito, segnatamente perché la figlia __________ non può certo essere considerata persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, essendo ella studentessa.

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.       100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.         80.–

                                         per un totale di                                                       fr.       180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: